Nell’ordinanza promulgata ieri dal presidente dell’Emilia, Bonaccini, si fa esplicito riferimento anche alla caccia di selezione tra le attività consentite per la “fase 2”
Il 30 aprile il presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha promulgato un’ordinanza che definisce nel dettaglio le attività consentite per la cosiddetta “fase 2”. Per quanto riguarda gli ambiti che ci interessano, di particolare sono i punti 7 e 8 dell’ordinanza: nel punto sette si ribadisce in pratica quanto stabilito a livello nazionale per l’attività sportiva dal presidente Giuseppe Conte, precisando che “È consentito l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato Italiano Paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali”. Al punto 8 ci si occupa invece dell’attività motoria, specificando che “È consentita in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, l’attività motoria e sportiva all’aperto come, a titolo di esempio, ciclismo, corsa, caccia di selezione, pesca sportiva, tiro con l’arco, equitazione nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. È consentito per tali attività lo spostamento individuale solo in ambito provinciale”.
Al di là degli effettivi risvolti pratici, il fatto che la massima autorità regionale abbia esplicitamente incluso tra gli esempi la caccia di selezione è un segnale importante, in tempi nei quali questa attività risulta spesso oggetto di immotivati e difficilmente giustificabili posizioni preconcette da parte della politica.
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