Il Tar Lombardia sulla collezione di armi antiche

Una recente ordinanza del Tar Lombardia si occupa della licenza di collezione di armi antiche, con particolare riferimento al famoso (e talvolta fumoso) concetto di “modifica sostanziale” della collezione

Con ordinanza emanata lo scorso 9 dicembre, il Tar della Lombardia, sezione prima, si è occupato della licenza di collezione per armi antiche, in particolare approfondendo due distinti aspetti, da un lato quello della sua compatibilità con il divieto di detenzione armi ex art. 39 Tulps, dall’altro in relazione al concetto di “modifica sostanziale” della collezione stessa, nel senso indicato dall’articolo 11 del Dm 14 aprile 1982.

La vicenda era scaturita dal fatto che, in seguito a una effrazione in casa, un collezionista di armi antiche aveva avvertito le forze dell’ordine che, giunte sul posto, avevano eccepito che le armi antiche possedute dal soggetto non fossero custodite diligentemente. Inoltre, avevano riscontrato la presenza di alcune armi antiche non contemplate nella licenza e non denunciate ex art. 38 Tulps. Da lì è scaturita la denuncia per detenzione abusiva di armi e contestuale divieto di detenzione ex art. 39 Tulps. Il cittadino si è rivolto al Tar per la revoca del provvedimento, il quale con l’ordinanza citata ha accolto in via cautelare il ricorso (nell’attesa di una valutazione di merito, prevista per la primavera 2025), argomentando che “è illegittimo porre a fondamento del ritiro della licenza di collezione per armi antiche, artistiche e rare d’importanza storica il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi in quanto le armi storiche non sono equiparabili alle armi da guerra, tipo guerra e comuni da sparo di cui agli artt. 1 e 2 della legge 110/1975”. Inoltre, in relazione alle armi non denunciate, i giudici del Tar hanno osservato che “le armi antiche non indicate nella collezione sono state dissequestrate e non sussiste prova che il loro possesso costituisca modifica sostanziale della collezione”.