Il Tar della Lombardia si è pronunciato in via cautelare sul ricorso presentato da Assoarmieri, AnuuMigratoristi e Libera caccia contro la sospensione dell’attività venatoria dell’allora “zona rossa”
Il Tar di Milano si è pronunciato in sede cautelare sul ricorso che era stato presentato da Assoarmieri, Libera caccia e AnuuMigratoristi contro la decisione di sospendere l’attività venatoria che avevano assunto in particolare la Regione e la prefettura del capoluogo lombardo in conseguenza del Dpcm 3 novembre, eccependo che la caccia non sarebbe stata “attività sportiva” e di conseguenza non sarebbe stata contemplata nelle eccezioni del Dpcm sulle attività consentite nelle zone rosse.
Oltre alla decisione sul merito, i ricorrenti avevano anche richiesto la sospensione cautelare del provvedimento, sospensione che il Tar ha comunque deciso di non concedere, argomentando che gli effetti deleteri per i cacciatori della decisione prefettizia avrebbero comunque perso la loro efficacia con il passaggio della Lombardia da zona rossa ad arancione e poi gialla e con l’emanazione di altri due Dpcm. “Il Dpcm del 3 dicembre e quello successivo ricalcano nella sostanza quanto contenuto nel Dpcm 3 novembre, di conseguenza l’applicazione degli stessi non potrà mai esimersi dalla valutazione dell’attività venatoria come attività sportiva, sempre consentita”, hanno commentato gli avvocati delle associazioni ricorrenti, Antonio Bana e Antonio Sala Della Cuna.
In attesa della decisione nel merito, due aspetti meritano comunque di essere sottolineati, perché già considerati in occasione dell’udienza cautelare: quello dell’ammissibilità del ricorso, che è stata confermata, ma soprattutto la legittimazione attiva dei ricorrenti che, in particolare per quanto riguarda Assoarmieri, era stata eccepita carente dalla difesa della controparte, cioè dall’avvocatura generale dello Stato (in rappresentanza di Regione e prefettura). In pratica, l’avvocatura proponeva la tesi secondo la quale Assoarmieri non avrebbe avuto titolo per proporre un ricorso in materia di attività venatoria non essendo associazione direttamente coinvolta, ma il Tar non ha seguito questa interpretazione. Correttamente, va aggiunto, perché dal destino dell’attività venatoria dipende strettamente anche quello delle armerie italiane. A questo punto si attende l’udienza per decidere nel merito, confortati però dal fatto che esistono precedenti della giurisprudenza amministrativa secondo i quali la caccia è assimilabile ad attività sportiva.