La Cassazione torna sulle munizioni “Nato”

La Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla natura di munizioni da guerra per quanto riguarda le cartucce cariche in 7,62 Nato: si è tornati alle posizioni “rigoristiche” del passato, in funzione dell’attuale formulazione dell’articolo 1 della 110/75

Balzo all’indietro da parte della Corte di Cassazione, circa la qualifica di munizioni da guerra, piuttosto che di munizioni comuni da sparo, per le cartucce cariche calibro 7,62 Nato. Con sentenza n. 34.695 del 28 settembre 2026 (udienza del 17 settembre)), la sezione 6 penale della corte di legittimità ha respinto il ricorso di un cittadino trovato in possesso di due cartucce calibro 7,62 Nato. L’avvocato aveva proposto il ricorso sulla base dell’erronea applicazione della legge penale, fondata su “motivazione apparentemente e manifestamente illogica”, argomentando che “la qualifica di una munizione come da guerra discende dalla sua destinazione, che, tuttavia, non può essere meramente presunta sulla base del solo calibro, ma deve essere accertata in concreto, e il giudice del merito ha l’onere di indicare gli elementi fattuali da cui trae il proprio convincimento”.

La corte ha tuttavia respinto il ricorso come inammissibile per manifesta infondatezza, argomentando che “Come ripetutamente affermato da questa Corte, le cartucce cal. 7,62 in dotazione alla Nato costituiscono munizioni per arma da guerra, la cui detenzione integra la fattispecie di cui all’art. 10 della legge 14 ottobre 1974 n. 497, a nulla rilevando che esse possano servire anche per il caricamento di armi comuni da sparo, dovendosi avere riguardo esclusivo alla loro normale destinazione, e non anche alla loro possibile utilizzazione (Sez. 1, n. 11022 del 26/05/1998, Rv. 211604-01; in senso conforme Sez. 1, n. 23613 del 09/04/2014, Rv. 259619-01, che ha evidenziato come non sia necessario, ai fini della configurabilità del reato di detenzione abusiva di munizioni da guerra, che queste siano atte all’impiego, dovendosi considerare sufficiente la loro originaria e normale destinazione). Recentemente, il principio è stato nuovamente ribadito da questa Corte (Sez. 1, n. 45468 del 27/10/2022, non mass.), che ha precisato come la qualifica di munizione da guerra non può essere circoscritta alle munizioni dotate di particolari caratteristiche di potenzialità offensiva. Il criterio base di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 1, comma 3, infatti, si oppone a tale conclusione e impone di considerare munizione da guerra ogni munizione che sia comunque destinata al caricamento delle armi da guerra. Il requisito generale della “spiccata potenzialità di offesa” è invero nel citato art. 1, comma 1, per le armi da guerra e non anche per le munizioni, che invece derivano la loro qualificazione dall’arma cui sono destinate, e hanno rilevanza penale anche se limitate ad alcune parti. Si tratta di considerazioni interamente condivisibili e che devono essere ribadite. Nel caso in esame, ovviamente, la destinazione della munizione all’arma da guerra si trae dal simbolo Nato apposto sulla cartuccia, non a caso espressamente indicato dall’art. 1, comma 3, della legge n. 110 del 1974, come modificato, mediante aggiunta, dall’art. 18, comma 1, lett. a), legge n. 238 del 2021, come elemento qualificante in tale senso le munizioni di cal. 9×19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, che al fine di individuarne la specifica destinazione come munizioni da guerra devono recare il marchio Nato o altra marchiatura idonea (sul punto v. Sez. 1, n. 9807 del 20/02/2026, non mass., pag. 6, nonché Sez. 1, n. 2421 del 02/12/2025, dep. 2026, non mass., pag. 3)”.