La Cassazione ha annullato, definitivamente, l’ordinanza del tribunale del riesame di Brescia: le 10 Zastava M76 distribuite da Nuova jager tornano ai legittimi proprietari
La quinta sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata il 26 novembre in camera di consiglio sull’annosa vicenda delle 10 carabine Zastava M76 a suo tempo distribuite dalla Nuova jager di Basaluzzo (Al) e sequestrate nel 2014 unitamente alle altre mille e passa (tutte quelle commercializzate in Italia dal 2004). La corte ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Antonio Bana sulla decisione del tribunale del riesame di Brescia, che aveva disposto nuovamente il sequestro delle 10 carabine dopo l’avvenuto dissequestro in seguito a una ordinanza di una diversa sezione del tribunale del riesame di Brescia: è stato quindi disposto l’annullamento (senza rinvio) dell’ordinanza del tribunale del riesame, “revocando le misure disposte con la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto”. In altre parole: le 10 carabine tornano nelle mani dei loro legittimi proprietari, questa volta per sempre.
Il commento dell’avvocato Antonio Bana: “in attesa di conoscere la motivazione completa, la Suprema Corte di Cassazione ha preso una decisione storica in materia di armi e munizioni riabilitando quei soggetti terzi in buona fede che avevano acquistato regolarmente dalla Nuova Jager le carabine Zastava M76. Nei motivi di ricorso sono stati portati all’attenzione della Corte di Cassazione una serie di violazioni in ordine alla qualificazione giuridica dei beni in sequestro, come: l’applicazione retroattiva dell’art. 2, co. 1, lett. a, n. 1 D.lgs. 121/2013; la violazione dell’art. 6, co. 2, lett. b del D.lgs. n. 121/2013, che prevedeva una disciplina transitoria ignorata dai giudici nelle precedenti decisioni; l’erronea applicazione della Circolare n. 557/2002, in quanto la stessa non prevede un numero massimo di colpi, ma rinvia al numero di colpi previsto per la classificazione o l’iscrizione al catalogo nazionale delle armi; la violazione dell’art. 23, co. 12-sexiesdecies D.L. 95/2012, il quale prescrive la competenza del Bnp di Gardone Val Trompia alla classificazione delle armi come armi comuni da sparo. In attesa di leggere le motivazioni le armi verranno immediatamente restituite agli aventi diritto in via definitiva”.
L’avvocato Bana ha agito in difesa dei terzi interessati in buona fede unitamente al dipartimento dello Studio Legale Bana con gli avvocati Jacopo Campomagnani e Fabio Siena, con la collaborazione dell’avvocato Raffaella Monaldi del Foro di Roma per l’assistenza avanti la Suprema corte.