Alcune questure hanno pubblicato "avvisi" perlomeno minacciosi nei confronti dei meri detentori di armi. Cosa sta succedendo?
Prima la questura di Frosinone, adesso (pare) quella di Aosta: si moltiplicano gli avvisi rivolti ai meri detentori di armi (cioè coloro i quali non hanno un porto d’armi in corso di validità ma hanno armi denunciate in casa) che stabiliscono obblighi alquanto singolari e prefigurano conseguenze apocalittiche per i trasgressori. Ma le cose stanno veramente così?
Le “gride” manzoniane diffuse dalle questure di Frosinone e Aosta dicono che per effetto del decreto legislativo 104 del 2018 (recepimento della direttiva europea 2017/853), “TUTTI i detentori di armi che non sono titolari di licenza di porto di armi in corso di validità devono ottenere entro il 13 settembre 2019 la certificazione di idoneità psicofisica per la detenzione armi” (il maiuscolo è nell’originale).
Ma le cose stanno davvero così? Sembra proprio di no, visto che l’articolo 3 del decreto 104/18, che modifica l’articolo 38 Tulps, stabilisce che “Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi antiche, è tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall'articolo 35, comma 7, secondo le modalità disciplinate con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204”.
Occorre ricordare a tal proposito che già il decreto legislativo 121 del 2013 aveva disposto la revisione dei requisiti psicofisici in capo ai meri detentori di armi e che le questure avevano impiegato alcuni anni per avvisare i detentori di armi sotto la loro giurisdizione di presentare questi certificati. Ci risulta che alla fine del 2015 l’operazione fosse ancora in pieno svolgimento e, di conseguenza, è del tutto evidente che esistono detentori di armi che hanno certificato la loro idoneità psicofisica da meno di 5 anni (anche volendo considerare il termine del 13 settembre 2019).
Quindi? Quindi non è vero, come dichiarato dalle questure, che “tutti” i detentori di armi siano obbligati a presentare il certificato medico: lo sono soltanto quelli che, alla data del 14 settembre 2018, non abbiano presentato già un certificato medico entro i cinque anni precedenti. E costoro avranno comunque fino al 13 settembre 2019 per presentare il suddetto certificato, come specificato dall’articolo 14 del decreto legislativo: “L'obbligo di cui all'articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è assolto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Un’altra affermazione perlomeno opinabile contenuta nella comunicazione delle questure relativamente all’obbligo di certificato medico per i meri detentori, è relativa al fatto che la questura medesima afferma che “la mancata presentazione del certificato medico comporterà il ritiro delle armi”, con apposita nota a pié di pagina che ribadisce “si procederà immediatamente all’attivazione della procedura per lo specifico provvedimento che sarà adottato ai sensi dell’art. 39 Tulps”.
L’affermazione della questura, espressa nei termini appena esposti, costituisce un vero e proprio abuso, perché l’articolo 14 del decreto legislativo 104 del 2018 precisa che “Decorsi i dodici mesi è sempre possibile la presentazione del certificato nei 60 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell'ufficio di pubblica sicurezza competente”. Cosa vuol dire questo? Semplicemente, che non è sufficiente che il detentore non abbia presentato il certificato entro il 13 settembre 2019 per ritirargli le armi il giorno dopo: occorre una apposita diffida, comunicata per iscritto dalla questura, e solo una volta che siano trascorsi 60 giorni dalla diffida sarà, allora sì, possibile procedere al ritiro delle armi secondo quanto previsto dall’articolo 39 Tulps.