Con sentenza n. 03204 pubblicata il 21 marzo 2022, la sezione Prima Ter del Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha affrontato una questione decisamente particolare e per molti versi inedita, fissando un principio ulteriore per quanto riguarda la diligenza nella custodia delle armi.
In sostanza, un cittadino ha fatto ricorso al Tar contro i provvedimenti presi dall’autorità di pubblica sicurezza relativi al ritiro del porto di fucile per Tiro a volo e del divieto di detenzione delle armi ex art. 39 Tulps. In pratica al soggetto è stato disposto il ritiro dei titoli di polizia e delle armi perché, quando si è recato in visita nella casa di suo padre, anch’esso detentore di armi e che aveva le armi custodite in modo non idoneo a garantire la sicurezza delle medesime, ha lasciato solo il figlio piccolo, il quale si è impadronito di una delle armi di suo nonno, con la quale si è verificato un non meglio specificato incidente.
Il cittadino ha presentato ricorso argomentando che l’incidente si è svolto presso la casa del padre e ha coinvolto le armi del padre, delle quali era appunto responsabile il padre.
Il collegio giudicante ha, tuttavia, respinto il ricorso, argomentando che “Il fatto che l’inaffidabilità nella corretta detenzione delle armi si sia verificata non con riguardo alle armi di proprietà del ricorrente ma a quelle del padre non sembra possa spostare in modo significativo la questione sub judice. Per quanto osservato, il ricorrente, ove avesse adottato tutte le cautele richieste, non avrebbe portato e poi lasciato il figlio in una stanza dove le armi erano a portata di mano e di vista. La natura dei provvedimenti qui gravati non richiede che le violazioni poste a base degli stessi abbiano natura penale, né che siano state oggetto di un procedimento penale. Nella fattispecie si è trattato piuttosto di un episodio la cui condotta tenuta si appalesa come grave indizio di negligenza e/o incapacità di discernere situazioni pericolose, perché caratterizzate da una non corretta conservazione delle armi. La circostanza che le armi trovate in casa del ricorrente fossero conservate correttamente non costituisce un elemento decisivo, evidenziando, semmai, che nella fattispecie la condotta addebitabile al ricorrente non aveva i requisiti della abitualità, ferma restando la gravità della stessa anche sotto il profilo, non irrilevante, delle conseguenze che ne sono derivate”.