Il 4 novembre è l'ultimo giorno utile per regolarizzare il possesso dei caricatori cosiddetti "ad alta capacità" per pistole e carabine. Il punto di arrivo di riforma complessa iniziata nel 2013, di nessuna utilità in termini di sicurezza sociale, ma che finora è stata capace di far perdere il sonno agli appassionati e gettare nel caos gli operatori di ps. Ecco nel dettaglio cosa cambia.
La questione armi
La prima questione, che tanti problemi interpretativi sta causando a produttori, distributori, armieri e utenti finali, è quella del sistema di classificazione delle armi adottato dal Banco di prova di Gardone Val Trompia (Bs), con particolare riferimento alle eventuali versioni sportive di una determinata arma. Come abbiamo già avuto modo di spiegare (Armi e Tiro, marzo 2015), il Banco ha adottato un sistema che prevede l’assegnazione di un numero di classificazione per una “famiglia” di armi (di uno stesso produttore e di uno stesso calibro), numero dal quale poi derivano ulteriori sotto-codici per le varianti sportive. Esempio pratico: al numero di classificazione 13_00367 troviamo la carabina Ar 15 di Nuova jager, calibro .223 Remington. Nella scheda si precisa solo che la canna deve essere più lunga di 300 mm e la lunghezza totale deve essere maggiore di 600 mm. Ne consegue che sotto questo numero di classificazione possono trovarsi cinque, sei, dieci, mille diversi modelli di carabina, magari con canna di 12, 14, 16, 18, 20, 24 pollici e così via. Di tutti i modelli possibili di quest’arma, sono però state richieste le classificazioni sportive (finora) per due soli di essi (che hanno quindi ricevuto i codici 13_00367s1 e 13_00367s2), che hanno canna lunga rispettivamente 307 e 371 mm e lunghezza totale minima rispettivamente di 725 e 807 mm. Quindi, se si acquistano questi specifici modelli, con la canna e la lunghezza totale di queste specifiche dimensioni, saranno da denunciare nel numero delle armi sportive; se si acquista la stessa carabina con lunghezze di canna e lunghezze totali differenti da quelle indicate nelle versioni sportive, sarà da caccia (se non ricade nella categoria B7 della direttiva europea, cioè semiautomatica “somigliante” a un’arma automatica), oppure comune da sparo (se è una B7 oppure è camerata per un calibro non consentito a caccia dall’articolo 13 della legge 157/92). Quindi, è bene precisare che la possibilità di denunciare una determinata arma come caccia, comune o sportiva non è una scelta del cittadino (come troppo spesso si sente ripetere in giro!), ma ricade sotto precisi requisiti.
Per quanto riguarda la questione delle carabine semiautomatiche “somiglianti a un’arma automatica”, di cui alla categoria B7 dell’allegato I della direttiva europea 91/477/Cee, la nuova legge 43 del 2015 dispone che, anche se camerate per calibri da caccia, non rientrano più nel novero delle armi da caccia. Questo significa che tali armi non potranno essere più utilizzate per l’attività venatoria e che, se acquistate dopo il 21 aprile 2015 (data di entrata in vigore della legge), vanno denunciate nel novero delle armi comuni da sparo (a meno che, ovviamente, non siano sportive). Attenzione, però: chi le ha acquistate prima del 21 aprile 2015, continuerà a poterle tenere in denuncia nel novero delle armi da caccia (quindi, senza il limite dei soli tre esemplari). Solo nel caso in cui le metta in vendita, l’acquirente dovrà comunque denunciarle come armi comuni da sparo (sempre, ovviamente, che non siano sportive).
La questione caricatori
La questione caricatori è un po’ più complessa, anche perché si intreccia strettamente con la rivoluzione nella classificazione delle carabine B7. Il punto d’origine è il decreto legislativo 204 del 2010, che nel dare applicazione alla direttiva europea 2008/51/Ce, ha eliminato i caricatori per armi comuni da sparo dal novero delle parti fondamentali d’arma. Da lì, il ministero dell’Interno ha innescato una crociata durata anni, durante i quali si è cercato in tutti i modi un sistema per limitare un qualcosa che per la legge penale italiana… non esiste!
In estrema sintesi, ecco le varie tipologie di caricatori, e come “trattarle”:
Caricatori o serbatoi fissi per carabina fino a 5 colpi e per pistola fino a 15 colpi: non sono considerati parte fondamentale di arma, gli armieri non devono caricarli sul registro, non ci sono formalità per l’acquisto e la detenzione. Possono essere utilizzati su qualsiasi arma.
Caricatori o serbatoi fissi per carabina oltre i 5 colpi (fino a 29 colpi) e per pistola oltre i 15 colpi: non sono considerati parte fondamentale di arma, gli armieri non devono caricarli sul registro, non ci sono formalità per l’acquisto, ma la detenzione deve essere denunciata entro il 4 novembre 2015 (e ogni acquisto successivo a tale data dovrà essere denunciato entro le 72 ore dall’inizio della materiale disponibilità). Questa norma, introdotta dalla legge 43 del 2015, è talmente malfatta da essere inutile: chiunque verrà trovato in possesso di caricatori maggiorati per pistola o carabina, potrebbe facilmente eludere la sanzione dichiarando che li ha acquistati il giorno prima, e che voleva giusto andarli a denunciare proprio il giorno dopo, visto che non è prevista dichiarazione di vendita dell’armiere. Questi caricatori possono essere utilizzati sulle armi classificate sportive acquistate in qualsiasi momento, oppure sulle armi comuni o da caccia prodotte o importate prima del 5 novembre 2013 e acquistate entro il 5 novembre 2015. Per le repliche lunghe di armi antiche, il limite dei colpi non è 5, bensì 10 (ma il principio, per il resto, è lo stesso).
Caricatori per carabina oltre 29 colpi: si consiglia vivamente di non acquistarne, specialmente se compatibili con armi militari (per esempio, i caricatori Stanag per armi tipo Ar 15). Infatti, per il momento l’orientamento praticamente costante della Cassazione è quello di considerarli parte fondamentale di arma da guerra e anche la legge 43 del 2015, nel richiamare “quanto previsto dall’articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 100 e successive modificazioni” fa esplicito riferimento al fatto che “i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all’utilizzazione del munizionamento da guerra… (omissis)… abbiano limitato volume di fuoco”. Ovviamente, finora il ministero si è ben guardato dallo stabilire ufficialmente cosa si intenda con “limitato volume di fuoco”, in assenza di disposizioni in merito l’unico riferimento possibile è quello, del tutto personale, adottato a suo tempo dal Banco di prova (prima dell’emanazione del decreto legislativo 121/13), che fissò il limite massimo ammissibile a 29 colpi, considerando che le più diffuse armi militari individuali hanno caricatori di 30 o più colpi.
Lastrine di caricamento a gabbietta tipo Mannlicher: sono, per intenderci, quelle del Carcano 1891, del Garand eccetera. Che abbiano capacità superiore a 5 colpi o no, non sono da denunciare, così come non erano da denunciare prima dell’entrata in vigore del decreto 204 (prima del quale, infatti, tutti i caricatori dovevano essere denunciati, a prescindere dalla capacità). Nell’eventualità in cui debbano essere utilizzate su un’arma acquistata dopo il 5 novembre 2015, sarà comunque il serbatoio interno all’arma a dover essere modificato per non consentire l’inserimento di oltre 5 colpi e non la lastrina (che non è un caricatore né un serbatoio).
Uso dei caricatori con capacità superiore al limite (armi classificate sportive): le armi classificate sportive possono utilizzare caricatori o serbatoi superiori al limite sempre, a prescindere dalla data di acquisto. Per le armi lunghe vige il limite dei 29 colpi (come stabilito a suo tempo dal Bnp), per le armi corte non è fissato alcun limite di legge.
Uso dei caricatori con capacità superiore al limite (armi da caccia): le armi lunghe consentite nell’attività venatoria ai sensi dell’art. 13 legge 157/92 potranno utilizzare caricatori fino a 29 colpi solo se acquistate prima del 5 novembre 2015 e prodotte o importate prima del 5 novembre 2013 e tuttora in possesso dell’acquirente originario. Attenzione, però: se tali armi non si usano in poligono, ma a caccia, i caricatori o serbatoi delle carabine semiauto dovranno essere ridotti a due colpi (cinque per la caccia al cinghiale). Per quanto riguarda le B7, si conferma che anche qualora siano ancora elencate in denuncia tra le armi da caccia, non possono essere usate a caccia.
Uso dei caricatori con capacità superiore al limite (armi comuni): le carabine potranno utilizzare caricatori fino a 29 colpi solo se acquistate prima del 5 novembre 2015 e prodotte o importate prima del 5 novembre 2013 e tuttora in possesso dell’acquirente originario. Le pistole, acquisite negli stessi tempi, potranno essere utilizzate con caricatori di qualsiasi capacità.
L’uso dei caricatori “maggiorati” nelle carabine demilitarizzate: se non sono classificate sportive, non è mai consentito l'uso di caricatori dalla capacità superiore a 5 colpi.
Cosa fare in caso di cessione di un’arma dopo il 5 novembre 2015: nel caso in cui un tiratore o collezionista intenda cedere un’arma con caricatore o serbatoio di capacità superiore a 5 (carabina) o 15 (pistola) colpi dopo il 5 novembre 2015, dovrà far modificare il caricatore o il serbatoio a sua cura, prima della vendita. Nel caso in cui si tratti di caricatori amovibili, la soluzione più semplice è quella di consegnare l’arma senza caricatore; nel caso di serbatoio fisso, la soluzione più prudente è quella di rivolgersi a un armiere titolare di licenza di riparazione armi, perché esegua il lavoro e rilasci apposita dichiarazione delle operazioni svolte. Affermiamo questo perché la circolare esplicativa del decreto 121, pubblicata dal ministero dell’Interno il 30 luglio 2014 (visibile in forma integrale sul nostro sito, clicca qui), fa riferimento al fatto che l’intervento deve essere eseguito da “operatore abilitato”. Purtroppo, la vaghezza della circolare medesima fa anche ricadere sui suddetti artigiani una notevole responsabilità, che forse non tutti saranno disponibili ad assumersi.
Cosa fare con le carabine “tipo B7” non sportive acquistate prima del 5 novembre 2015 senza riduzione dei caricatori: finché non cambieranno proprietario, potranno continuare a essere utilizzate nei poligoni, nei campi di tiro e anche per difesa abitativa con caricatori fino a 29 colpi.
Come denunciare i caricatori: punto apparentemente banale, che però merita a sua volta un approfondimento. Poiché la legge 43 nulla dispone in merito, a nostro avviso non è il caso di andare a stuzzicare il can che dorme precisando nella denuncia l’esatta capacità di ciascun caricatore. Secondo il nostro avviso può essere una buona soluzione quella di indicare la detenzione di “x” caricatori per la carabina di modello “y”, di capacità superiore a 5 colpi e “x” caricatori per la pistola di modello “y”, di capacità superiore a 15 colpi”. Altra questione che potrebbe causare problemi è quella del caricatore “di servizio”, cioè quello che materialmente viene consegnato insieme all’arma: facendo parte dell’arma, ovviamente non sarebbe da denunciare. Considerando, però, l’attitudine a essere ragionevole e la disponibilità al dialogo del funzionario medio di ps, prima di vedersi dar ragione solo dopo un processo, il suggerimento che forniamo è che, nel caso in cui si possegga una carabina o una pistola con il caricatore di servizio di capacità superiore al limite, di specificarlo in denuncia entro il 4 novembre, per esempio così: carabina marca “x”, modello “y”, calibro “z”, matricola “12345”, con caricatore di capacità superiore a 5 colpi”.