Il ministero dell’Interno ha proposto alle federazioni sportive e agli altri portatori di interessi, una nuova bozza del regolamento sui campi di tiro privati. Rispetto alla precedente è un documento molto differente, anche se nella sostanza le principali criticità sono tutt’altro che scomparse, anzi se ne sono affiancate di nuove.
Dalla lettura del documento, risulta innanzi tutto che non esiste più alcuna deroga per i campi di tiro temporanei (legati, per esempio, a fiere, sagre e altre manifestazioni): ne consegue che anche in tali casi, sarà necessario munirsi di autorizzazione ma, soprattutto, mettere in atto tutti gli adempimenti prescritti.
La bozza di decreto prende in considerazione tre tipologie di impianti: al chiuso, a cielo chiuso (cioè all’aperto ma con tramezzi e quinte tali da intercettare qualsiasi traiettoria del proiettile) e a cielo aperto.
Qualsiasi sia il tipo di struttura, è previsto che il titolare della licenza debba sostenere un esame di idoneità tecnica innanzi alla commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti; inoltre, dovrà avvalersi di un professionista abilitato per far redigere una relazione tecnica sugli aspetti urbanistici, edilizi, ambientali, di salute e sicurezza dei lavoratori e di prevenzione incendi, nonché di una certificazione del banco di prova sulla verifica delle condizioni di sicurezza balistica della struttura. La necessità di sostenere l’esame davanti alla commissione territoriale in materia di sostanze esplodenti è, forse, giustificata nel caso in cui si voglia vendere cartucce sul campo, ma non si capisce perché debba essere obbligatoria anche nel caso in cui non si intenda detenere sostanze esplodenti nella struttura. Per quanto riguarda l’imprimatur del Banco di prova, inoltre, l’ente in questione non ha al momento alcuna competenza in materia stabilita dalla legge e, inoltre, ritenere che possa agire in regime di monopolio pone qualche problema in termini di rispetto del libero mercato e della concorrenza. Si pensi che persino strutture utilizzate esclusivamente da forze di polizia, oggi, prevedono la possibilità di omologazione da parte di un perito balistico.
L’accesso alla struttura è consentito ai maggiorenni in possesso di porto d’armi oppure che abbiano presentato un certificato anamnestico, il certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti nonché la certificazione di capacità tecnica al maneggio delle armi. Se non è in possesso di quest’ultima, potrà accedere alla struttura solo per due volte, sotto il diretto controllo dell’istruttore di tiro.
Anche i minorenni possono accedere alla struttura, ma “esclusivamente per l’esercizio di attività sportiva patrocinata od organizzata da federazioni sportive di tiro riconosciute o associate al Coni”, secondo i requisiti stabiliti nei rispettivi regolamenti. Al di fuori di tali casi, il minore può accedere alla struttura solo per due volte per sparare con armi a canna rigata calibro .22 lr o con fucili a canna liscia di calibro non superiore al 20.
Le armi possono essere di proprietà dei frequentatori o di proprietà del titolare della licenza del campo, offerte in comodato “nei limiti previsti dalla vigente normativa”: ne consegue che, diversamente da quanto avviene nei Tsn, non è possibile il comodato di armi comuni da sparo, ma solo di armi sportive o da caccia (malgrado le armi comuni vengano, però, utilizzate dalle federazioni sportive associate al Coni…). Una carenza piuttosto grave è non aver previsto la possibilità, in particolare per i minori, di ricevere in comodato le armi da soggetti diversi dal titolare della licenza (per esempio i genitori). È chiaro che in particolare l’atleta Juniores ha necessità di disporre del “suo” fucile, con il “suo” calcio o impugnatura su misura.
Le maggiori criticità, però, si incontrano nei requisiti di costruzione dei campi di tiro veri e propri e, in particolare, di quelli a cielo aperto: la regola generale prevederebbe un’area di sgombero pari a una gittata di una volta e mezza i calibri ammessi nel campo: l’unica deroga a questa norma è l’eventuale presenza di barriere naturali o artificiali idonee a intercettare le eventuali traiettorie anomale. In tal caso, però, il regolamento fa riferimento a una misteriosa “parabola di sicurezza” al posto della gittata, che pone più di un problema interpretativo.
In sostanza, la bozza di regolamento presentata dal ministero appare anche in questo caso troppo generica, incompleta e farraginosa, del tutto inadatta a servire allo scopo, fondamentale, di garantire regole certe per l’esercizio del tiro al di fuori dei Tsn.