Il ministero ha diffuso alle questure e prefetture una circolare con la quale estende ufficialmente la durata dei porti d’arma scaduti entro il 31 luglio, fino al 13 gennaio 2021
Con circolare n. 557/PAS/U/010716/12982.D(11) del 21 settembre, il ministero dell’Interno è tornato sulla questione dei porti d’arma scaduti durante l’emergenza Covid e, in particolare, tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020. Come è noto, con il decreto “cura Italia” la loro validità era stata prorogata di 90 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza, originariamente previsto al 31 luglio 2020. Di conseguenza, questi documenti risultano senz’altro validi fino al 29 ottobre 2020. Con la circolare in oggetto, tenendo presente della proroga dello stato di emergenza al 15 di ottobre, disposta con decreto legge n. 83, il ministero chiarisce che i porti d’arma scaduti tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 devono intendersi prorogati, a questo punto, fino al 13 gennaio 2021 (quindi 90 giorni dal nuovo termine di scadenza dello stato di emergenza, 15 ottobre).
Il ministero dell’Interno ha evidentemente inteso fornire una interpretazione estensiva del decreto legge n. 83 del 2020, il quale per la verità prevedeva uno specifico allegato relativamente alle materie che dovevano intendersi ulteriormente prorogate rispetto al termine dello stato di emergenza originariamente previsto, disponendo (art. 1 comma 4) che per le materie non previste nell’allegato (tra cui la proroga delle licenze ex art. 103 del decreto “cura Italia”) dovesse continuare a prevedersi l’originario termine dello stato di emergenza del 31 luglio.
A ben vedere è una buona notizia, in quanto le questure in molti casi non sono ancora riuscite ad assorbire l’arretrato di rilasci e rinnovi dei porti d’arma scaduti durante il lockdown e, complice l’inizio della stagione venatoria, questo avrebbe potuto comportare notevoli disagi ai cittadini appassionati.
Anche per i documenti di identità (quali sono anche i libretti dei porti d’arma) è prevista una proroga della validità, in questo caso dall’articolo 157 del decreto legge n. 34 del 2020, così come convertito dalla legge n. 77 del 2020. Il nuovo termine di scadenza non è più il 31 agosto, bensì il 31 dicembre.
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