Regolamento sui campi di tiro: pasticcio annunciato?

Pubblichiamo la nuova bozza di regolamento per i poligoni privati, frutto della concertazione tra Anpam, Assoarmieri, Conarmi, Fitav, Fitds, Fitld e Anpp e approvata anche dall’Unione italiana Tiro a segno. È questa la bozza sulla quale sta lavorando la commissione ministeriale ed è questo il documento che, molto probabilmente, sarà approvato con modifiche secondarie. Purtroppo, dalla lettura del documento così come è, emergono alcuni punti oscuri che destano viva preoccupazione

Pubblichiamo la nuova bozza di regolamento per i poligoni privati (che potete scaricare cliccando sull'allegato), frutto della concertazione tra Anpam, Assoarmieri, Conarmi, Fitav, Fitds, Fitld e Anpp e approvata anche dall’Unione italiana Tiro a segno. È questa la bozza sulla quale sta lavorando la commissione ministeriale ed è questo il documento che, molto probabilmente, sarà approvato con modifiche secondarie.

 

Purtroppo, dalla lettura del documento così come è, emergono alcuni punti oscuri che destano viva preoccupazione, sia per quanto riguarda l’effettiva rispondenza dei campi di tiro oggi esistenti ai requisiti che si richiedono, sia per l’esercizio del tiro da parte di minori e altri soggetti non dotati di porto d’armi, né di armi di proprietà.

 

In estrema sintesi, il documento prevede quattro tipi di campi di tiro privati: quelli all’aperto per fucile a canna liscia a pallini; quelli all’aperto per armi lunghe a canna rigata; quelli all’aperto per armi corte a canna rigata; quelli al chiuso.

 

È interessante notare che la bozza di regolamento (la cui emanazione è stata prevista già dal decreto legislativo 204/10) prevede espressamente che, insieme al campo di tiro vero e proprio, possa essere rilasciata licenza anche per la vendita di armi e munizioni (art. 31 e 47 Tulps); inoltre, si prevede la possibilità di far uso del campo di tiro anche ai tiratori non in possesso di Porto d’armi, purché “in possesso di diploma di idoneità al maneggio delle armi da fuoco”, oppure “aspiranti tiratori” o “allievi in corso di addestramento”. Questi soggetti possono sparare “sotto il diretto controllo e sotto la responsabilità del titolare della licenza o di un suo sostituto o di un responsabile di tiro incaricato… dietro presentazione di un certificato medico…”. E qui c’è la prima perplessità: se infatti si può comprendere che il “diploma di idoneità al maneggio” dovrebbe essere quel documento che viene rilasciato a un tiratore che abbia svolto il corso Cima (certificato di idoneità al maneggio delle armi) in un Tsn, sulla qualifica di “aspirante tiratore” o “allievo in corso di addestramento” non è che vi sia tutta questa chiarezza. Possono inoltre essere ammessi al tiro anche i minori, purché di età superiore a 14 anni ed “esclusivamente per l’esercizio di attività sportiva patrocinata od organizzata da federazioni sportive di tiro riconosciute o associate al Coni”.

 

Per i frequentatori sprovvisti di armi proprie, si prevede la possibilità di “affidamento temporaneo di armi da fuoco”, sotto il diretto controllo del titolare della licenza e si parla anche di “munizioni affidate al tiratore”. Il punto, però, è che anche nel caso in cui vi sia un’armeria associata al campo di tiro, non si capisce a quale titolo possa effettuare lo scarico dal registro munizioni per la cessione a soggetti che non hanno un porto d’armi. Se invece il regolamento prevede che sia direttamente il soggetto fisico titolare del campo a cedere le munizioni come privato cittadino, occorre ricordare che l’ordinamento giuridico italiano non consente espressamente la cessione di munizioni tra privati. Probabilmente si è voluta assimilare l’attività di un campo di tiro privato (a questo punto, con armeria annessa) all’armeria di un Tsn, ma la legge non prevede che le due figure possano essere assimilate (ed eventuali deroghe o adeguamenti non possono essere previsti con un regolamento).

 

Per quanto riguarda i requisiti autorizzatori, desta viva preoccupazione il contenuto della famigerata “perizia”, in particolare per quanto riguarda angoli di tiro e parapalle. Infatti, la regola prevede che gli angoli sicuri di tiro non possano comprendere strutture, infrastrutture, immobili o corsi d’acqua navigabili per una distanza pari a una volta e mezza la gittata massima dei calibri utilizzati. Tale distanza può essere diminuita, in particolare per il Tiro dinamico, quando “la perizia balistica certifichi, con riferimento alle direzioni di tiro interessate e perpendicolarmente per i trenta gradi superiori, l’idoneità dei parapalle a intercettare e trattenere i proiettili”. Il punto è che, ammettendo uno stage lungo 25 metri, per far sì che un colpo partito con angolazione di 30 gradi sia catturato dal parapalle, occorre che il medesimo sia alto almeno 14,4 metri.

In conclusione, il documento appare redatto con una particolare passione per il tecnicismo fine a se stesso (eloquente in questo senso la dicitura dei gradi “sessagesimali”); presenta numerose zone d’ombra per quanto riguarda la gestione di armi e munizioni assegnate a privati non in possesso di porto d’armi (specialmente se minori), gestione che viene assimilata a quella dei Tsn senza che ciò possa essere determinato con un regolamento; presenta numerose criticità per quanto riguarda l’agibilità pratica dei campi di tiro (il 99 per cento di quelli esistenti non rispettano i requisiti previsti, né potranno farlo agevolmente, parlando in particolare del Tiro dinamico).

 

Una disamina più approfondita la potrete leggere su Armi e Tiro di settembre.