Domani, 5 novembre, entrerà in vigore il decreto 29 settembre 2013, n. 121, correttivo del decreto 204/2010. Ovviamente, la questione più spinosa è quella relativa al limite imposto ai colpi dei caricatori (5 per le armi lunghe di tutti i tipi NON sportive e 15 per le pistole NON sportive) e, soprattutto, quando e a chi tale limite si applichi. Per sgombrare il campo dalle interpretazioni più disparate che si sono moltiplicate in questi giorni, la redazione di Armi e Tiro e Antonio Bana, presidente di Assoarmieri, hanno messo a punto il seguente schema applicativo, risultante dall'analisi giuridica del testo del decreto:
Privati: per chi già detiene armi lunghe con più di 5 colpi e pistole con più di 15 colpi, nulla cambia e non è necessario eseguire alcun intervento sulle armi. SOLO ed esclusivamente nel caso in cui un'arma con capacità superiore al limite, dovesse essere venduta a terzi in un momento successivo al 5 novembre 2015 (cioè oltre due anni dopo l'entrata in vigore del decreto), il privato prima di venderla dovrà modificarla per rientrare nel limite.
Armerie: le armerie continueranno a vendere le armi che già avevano in negozio all'entrata in vigore del decreto, con la capacità originale dei caricatori, senza alcun obbligo di modifica. SOLO le armi che riceveranno in negozio dal 5 novembre 2013 in poi, prodotte o autorizzate all'importazione DOPO l'entrata in vigore del decreto, dovranno avere la capacità del caricatore già conforme ai limiti. Le armi che arriveranno in negozio DOPO il 5 novembre, ma che sono state prodotte o importate PRIMA dell'entrata in vigore del decreto, potranno avere ancora la capacità originale dei caricatori. Dopo il 5 novembre 2015 (quindi dopo due anni dall'entrata in vigore), ANCHE le armi che già erano presenti in negozio all'atto dell'entrata in vigore del decreto, che non siano state ancora vendute, dovranno essere modificate per rispettare il limite, a prescindere dalla data di produzione o importazione.
Produttori: le armi già prodotte e sottoposte al Banco nazionale di prova PRIMA dell'entrata in vigore del decreto (5 novembre 2013) potranno essere vendute con la capacità di colpi originale, senza modifiche fino al 5 novembre 2015 (cioè entro due anni dall'entrata in vigore del decreto. SOLO le armi che rimanessero invendute dopo tale data, dovranno essere modificate per rispettare il limite. Le armi prodotte e/o bancate DOPO l'entrata in vigore del decreto, dovranno essere già conformi al limite.
Distributori: le armi già importate o per le quali sia già stata autorizzata l'importazione PRIMA dell'entrata in vigore del decreto potranno essere vendute con la capacità di colpi originale, senza modifiche fino al 5 novembre 2015 (cioè entro due anni dall'entrata in vigore del decreto). SOLO le armi che rimanessero invendute dopo tale data dovranno essere modificate per rispettare il limite. Le armi per le quali viene concessa la licenza di importazione DOPO l'entrata in vigore del decreto, dovranno essere conformi al limite.