Uno degli effetti più paradossali della nuova direttiva europea 2017/853 riguarda i rievocatori storici, che potrebbero trovarsi involontariamente nei guai!
Gli Stati europei stanno procedendo con il recepimento della direttiva 2017/853 perché, come è noto, nonostante sulla sua validità penda un ricorso davanti alla corte europea di giustizia da parte di Repubblica ceca e Polonia, la corte non ha ritenuto di sospendere i termini entro i quali “incorporare” la direttiva nei propri ordinamenti nazionali.
Uno degli aspetti poco dibattuti relativamente al cambiamento di disciplina giuridica introdotto con la nuova direttiva è che le armi disattivate in conformità al regolamento europeo 2015/2403 (entrato in vigore nel 2016) rientrano nella categoria “C” dell’allegato I della direttiva 91/477, così come riformulato, appunto, dalla direttiva 2017/853. Questo in altre parole significa che un’arma disattivata irreversibilmente, secondo i dettami del regolamento europeo, ai fini della normativa europea viene considerata ancora in tutto e per tutto un’arma da fuoco. Questo, se può anche non comportare problemi ai cittadini collezionisti di questo tipo di “ex armi” (perché tali le consideriamo, e scusate tanto…) che le detengono nel proprio Paese di residenza, può diventare invece una questione “diplomatica” nel momento in cui si volesse “esportare” tali simulacri per partecipare, poniamo, a un evento di rievocazione storica in un altro Paese. L’eventualità è tutt’altro che remota, basti pensare per esempio alle celebrazioni che annualmente si svolgono in occasione dell’anniversario del D-day, alle quali partecipano club di rievocatori storici provenienti da tutto il mondo, ma anche (per esempio) alle ricorrenze inerenti la linea gotica in Italia e così via.
A quanto sembra, infatti, dando una lettura letterale della direttiva 2017/853, nel momento in cui si volesse trasferire in un altro Stato un’arma disattivata secondo il regolamento europeo (le armi disattivate secondo norme nazionali antecedenti non possono essere trasferite in un altro Stato Ue), essendo tali armi ricomprese nella categoria “C” dell’allegato I della direttiva 91/477, sorge più di un dubbio sul fatto che sia necessario iscriverle, come tutte le altre armi delle categorie A, B e C la cui detenzione sia consentita ai civili, sulla carta europea per le armi da fuoco. Che, tuttavia, in Italia non ci risulta venga rilasciata a soggetti che già non siano detentori di un porto d’armi. La conseguenza di ciò è che d’ora in avanti per le rievocazioni storiche con partecipazione internazionale, paradossalmente, sarà più facile (in teoria) utilizzare direttamente armi funzionanti (almeno quelle non da guerra) piuttosto che armi disattivate! È di particolare importanza che i praticanti il reenactment siano consapevoli di questa insidia legislativa, prima che in perfetta buona fede varchino i confini nazionali con un’arma disattivata… per ritrovarsi nei guai nel Paese di destinazione o di transito.