L’ultima ordinanza di regione Lombardia autorizza l’attività venatoria nell’Atc o nel Ca a cui si è iscritti, anche fuori dal comune di residenza. Consentita anche la caccia in riserva. Le disposizioni sono riferite ai soli cacciatori residenti all’interno dei confini regionali. Il testo integrale dell’ordinanza
La tanto attesa presa di posizione da parte di regione Lombardia in materia di caccia è finalmente arrivata, con un’ordinanza di poche ore fa che consente, finalmente, ai cacciatori lombardi di tirare un sospiro di sollievo. L’ordinanza 649 del 9 dicembre, infatti, all’articolo 4 comma 3 stabilisce la possibilità di esercitare “l’attività venatoria nell’ambito territoriale di caccia o nel comprensorio alpino di residenza venatoria, ovvero di iscrizione, compresa la caccia da appostamento fisso, e tutte le attività complementari alla caccia e al controllo, come, ad esempio, l’addestramento e allenamento cani, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta, nel rispetto della normativa di settore“. L’ordinanza autorizza in Lombardia anche la caccia all’interno degli istituti privati, quindi aziende agri turistico venatorie (aatv) e agri faunistico venatorie (afv) previa autorizzazione da parte del concessionario dell’azienda.
Tali possibilità sono limitate ai soli residenti in regione Lombardia e entro i confini amministrativi regionali, sempre nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e utilizzando i dispositivi di protezione individuale previste dalla normativa, sia durante gli spostamenti sia durante l’attività venatoria.