Spacciatore ucciso a Milano: perché la pistola a salve non è un discrimine

Un 28enne marocchino con svariati precedenti estrae un’arma puntandola ai poliziotti, che sparano. Sembra che la pistola dell’aggressore fosse a salve, ma…

Sta suscitando inevitabilmente clamore mediatico e commenti a profusione sui social la drammatica vicenda verificatasi poche ore fa a Rogoredo, quartiere periferico di Milano: in una delle vie dello “spaccio”, mentre una pattuglia della polizia di Stato, con operatori in divisa e in borghese, stava controllando alcuni soggetti, un 28enne marocchino con svariati precedenti per spaccio, resistenza all’arresto e altri reati ha estratto una pistola, puntandola verso gli agenti, uno dei quali ha reagito sparando e uccidendo l’aggressore. Si è poi saputo, a quanto risulta dagli organi di informazione, che l’arma era in realtà una replica a salve. Da qui una serie di commenti, da parte di taluni quotidiani, perlomeno “suggestivi” circa il fatto che aver impugnato un’arma a salve avrebbe potuto, o forse dovuto, fare una qualche differenza ai fini della reazione da parte dell’agente di polizia, che ora è indagato.

Al di là del fatto che i processi si fanno eventualmente nei tribunali e non sui social, il dato fattuale è che la cosiddetta microcriminalità (che di “micro” spesso ha solo il nome) fa ampio uso di repliche a salve di armi, repliche che nascono provviste di un evidente tappo rosso in volata, ma che nella stragrande maggioranza dei casi vengono modificate, sia banalmente asportando il tappo rosso in questione, per conferire alla replica un aspetto indistinguibile da una pistola vera a scopo deterrente, sia apportando modifiche più estensive, che rendono le repliche in questione in grado di sparare munizioni vere e non solo quelle a salve per le quali sarebbero nate. Al di là di questi aspetti, forse taluno pretenderebbe che un operatore delle forze dell’ordine, vedendosi puntare una pistola addosso da un perfetto sconosciuto (che peraltro pare neanche fosse l’oggetto del controllo sul territorio), avrebbe dovuto, in una frazione di secondo, capire se l’oggetto a “forma di pistola” che gli veniva puntato avesse o meno il tappo rosso e, nel caso in cui questo fosse mancante, se la modifica si limitasse solo all’aspetto “cosmetico” o se invece fosse tanto estesa da aver trasformato la “scacciacani” in un’arma a tutti gli effetti.

A tal proposito è opportuno ricordare che la stessa legge penale italiana (articolo 5 legge 110/75) considera le repliche a salve prive di tappo rosso alla stessa stregua delle armi vere, quando queste siano usate per commettere reati o per realizzare aggravanti di fattispecie di reato. Questo a conferma del fatto che la stessa legge pone una presunzione di impossibilità nel distinguere, all’atto pratico, se un’arma sia “nata vera” o se si tratti di una “scacciacani” privata del tappo rosso.

Quindi in conclusione secondo noi (ma per fortuna non solo secondo noi) l’agente ha operato secondo tutti i canoni della correttezza professionale e, comunque, sarà l’inchiesta giudiziaria a chiarire tutti i contorni, doverosamente, della vicenda, auspicando che si concluda nel più breve tempo possibile. Per parte sua il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha dichiarato: “Chiedo solo di non fare presunzioni di colpevolezza. Da parte mia assicuro che non ci saranno scudi immunitari. Ci rimetteremo in maniera serena alla valutazione di quello che sarà stato lo svolgimento dei fatti, ancora una volta in un contesto molto complicato”.