Con il Dpcm emanato ieri, si dà attuazione concreta alla fase 2: cosa possono fare, quindi, gli sportivi del tiro e le armerie?
Con il Dpcm firmato il 17 maggio, da oggi inizia la “vera” fase 2 per molti esercizi commerciali e tutte le altre realtà che ormai da due mesi abbondanti hanno dovuto chiudere i battenti a causa dell’emergenza Coronavirus. Per quanto più specificamente riguarda le armerie, la loro attività è ricompresa tra tutte quelle di vendita al dettaglio che, secondo il Dpcm in oggetto, può riprendere da oggi “a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10”. Resta il fatto che, almeno fino al 3 giugno prossimo, non sarà possibile per i clienti che non svolgano ruoli professionali (come per esempio le guardie giurate) e quindi possano vantare motivi di lavoro, andare nelle armerie di una regione diversa rispetto a quella nella quale si risiede, poiché gli spostamenti da una regione all’altra sono a tutt’oggi consentiti solo per ragioni di lavoro, salute e urgenza. Per quanto riguarda lo sport, nel Dpcm è esplicitamente indicato che “Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regione all’altra, previa convocazione della federazione di appartenenza. Ai fini di quanto previsto dalla presente lettera, sono emanate, previa validazione del Comitato tecnico-scientifico istituito presso il dipartimento della protezione civile, apposite linee guida a cura dell’ufficio per lo sport della presidenza del consiglio dei ministri, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e del Comitato italiano paralimpico (Cip), sentita la Federazione medico sportiva italiana (Fmsi), le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva”. Per quanto riguarda l’attività sportiva di base, non legata all’agonismo, la tappa è invece il 25 maggio: “l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020. A tali fini, sono emanate linee guida a cura dell’ufficio per lo sport, sentita la Fmsi, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell’art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020”. Nel Dpcm si stabilisce però che “le regioni e le province autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi: detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”.