Scade il 14 settembre il termine per i meri detentori di armi per la presentazione del certificato medico. Quale?
Il decreto legislativo n. 104 del 2018, entrato in vigore lo scorso 14 settembre, ha apportato alcune modifiche sulla disciplina vigente per le certificazioni mediche di idoneità alla detenzione di armi. In particolare, per i meri detentori di armi (cioè per coloro i quali hanno armi denunciate in casa ma non hanno un porto d’armi in corso di validità), è stato previsto l’obbligo di presentazione di un certificato medico dell’Asl o rilasciato da un medico militare, della polizia o dei vigili del fuoco “dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e volere”.
Dall’entrata in vigore del decreto legislativo in oggetto, l’obbligo di presentazione di questo certificato decorre dal momento in cui scade il porto d’armi del quale il soggetto eventualmente fosse titolare, senza che tale porto d’armi venga rinnovato. Ma per coloro i quali da lungo tempo non possiedono più un porto d’armi, se alla data di entrata in vigore del provvedimento non avevano presentato all’autorità di pubblica sicurezza un certificato medico nei cinque anni precedenti, scattava l’obbligo di presentare uno di questi certificati medici. Il termine per adempiere a questo obbligo è di un anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo, quindi entro il 14 settembre 2019.
Lo devono presentare tutti i detentori di armi, che non avessero un porto d’armi in corso di validità al 14 settembre 2018 e, nei cinque anni precedenti, non abbiano presentato un certificato medico all’autorità di Ps in virtù della revisione straordinaria dei requisiti psicofisici disposta dal decreto legislativo 121 del 2013. Per coloro i quali lo avessero presentato, la scadenza per la presentazione del nuovo certificato sarà di 5 anni dalla data di presentazione di questo ultimo certificato.
Entro il 14 settembre 2019.
Andare da un medico della Asl o da un medico militare e farsi scrivere un certificato “dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e volere”. Una volta ottenuto tale certificato, recarsi al proprio commissariato o stazione carabinieri e consegnarlo, facendosi rilasciare opportuna ricevuta (che servirà poi per calcolare il termine successivo di 5 anni entro i quali presentare il nuovo certificato). Se il funzionario di Ps non vuole rilasciare la ricevuta, non consegnate il certificato e, invece, speditelo a mezzo raccomandata.
L’autorità di Ps non può sequestrare le armi direttamente: deve inviare al cittadino una diffida a presentare il certificato medico entro 60 giorni e solo una volta scaduti questi 60 giorni, potrà allora disporre il ritiro cautelativo delle armi in suo possesso.