Il quesito ricorre periodicamente tra i nostri lettori e, in effetti, la risposta può essere meno scontata di quanto appaia a prima vista. Sappiamo che, dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 204 del 2010, è stato stabilito un termine di 72 ore (prima era “immediata”) entro il quale chi ha acquisito “la materiale disponibilità” di un’arma, di una parte fondamentale d’arma, di munizioni o di prodotti esplodenti, deve fare la denuncia all’autorità locale di pubblica sicurezza (art. 38 Tulps). Molti, giustamente, si chiedono se tale periodo di 72 ore costituisca, o meno, un obbligo anche per chi l’arma l’ha ceduta (stiamo ovviamente parlando della cessione tra privati, non dell’acquisto in armeria) di aggiornare la denuncia, depennando l’arma che non è più nella sua disponibilità.
Va detto innanzi tutto che l’art. 38 del Tulps stabilisce che “Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all’articolo 1 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità…”. L’articolo, quindi, parla esplicitamente di chi l’arma l’ha acquistata, ma nulla dice nei confronti di chi l’ha ceduta.
Il dato letterale e il buon senso potrebbero far ritenere che chi ne entri nella materiale disponibilità è l’acquirente e che pertanto gravi solamente su quest’ultimo l’onere della denuncia. Certo, ma il cedente? Interviene, nel caso di specie, oltre all’art. art. 38 del Tulps, l’art. 58 del Regolamento di esecuzione del Tulps, il quale prescrive che “La denuncia è fatta nelle forme indicate dall’art. 15 del presente regolamento e deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti; con le stesse forme deve essere denunciata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità.”.Se deve essere denunciata qualsiasi modificazione nella quantità, appare del tutto evidente che, anche il cedente e non solo il cessionario, debba denunciare all’Autorità di Ps l’intervenuta cessione dell’arma. Si tratta infatti di norme differenti, ispirate a due principi altrettanto differenti: in un caso, la necessità di conoscere l’effettivo avvenuto trasferimento tra cedente e cessionario, nell’altro la detenzione dell’arma in un determinato luogo da parte del cessionario. Ma entro quanto tempo la denuncia del cedente deve essere aggiornata? Anche in questo caso, la norma non lo stabilisce.
È bene precisare, tuttavia, che la più recente giurisprudenza, sia in sede amministrativa sia penale (Tar Campania con pronuncia n. 748 del 2021 e Cassazione penale n. 27829 del 2013) ha ritenuto che il termine di 72 ore riguardasse non solo l’acquirente ma anche il cedente. Quindi, per elementari considerazioni di prudenza, il consiglio che ci sentiamo di fornire ai nostri lettori è quello di rispettare il termine di 72 ore entro il quale aggiornare la denuncia non solo se l’arma l’abbiamo acquistata, ma anche se l’abbiamo ceduta.