Avete dubbi sulle norme vigenti in fatto di porto d'armi, acquisto e cessione, tiro o caccia? Nella nuova sezione Domande & Risposte tentiamo di chiarire le vostre perplessità. Qui trovate gli ultimi aggiornamenti
È cosa assolutamente esclusa: in campagna chi ha porto d’armi può sparare con un’arma corta solo nelle adiacenze della propria abitazione. Per adiacenze si intendono gli spazi privati a contatto con l’abitazione, quali l’orto, il giardino, lo spazio fra casa colonica e fienili e stalle. Quei posti in cui chi abita in campagna ha diritto e interesse di svolgere controlli per evitare l’ingresso di estranei e furti. E comunque non si deve mai far sorgere il sospetto che si sta sparando a selvatici perché si può incorrere in una denunzia per bracconaggio.
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Possono ottenere, a domanda, la licenza gratuita per il Porto di arma corta gli ufficiali delle forze armate in servizio permanente effettivo (spe). La licenza, in questo caso, non è lasciata alla discrezione del prefetto. Quando l’ufficiale ne fa domanda e allega la prova di essere in servizio permanente effettivo, ha diritto di avere la licenza, salvo che ostino specifici e gravi motivi che devono essere specificamente indicati nel provvedimento di rigetto. Il fatto che l’articolo 75 usi l’espressione “può essere rilasciata” non indica una discrezionalità del prefetto, ma solo che il rilascio non è automatico, ma subordinato alla richiesta dell’interessato. Il ministero dell’Interno, però, ha contestato questo diritto affermando che questa agevolazione, riportata dal quinto comma delle note marginali all’articolo 47 della tabella allegata al Testo unico 1° marzo 1961, n° 121, sia stata abrogata implicitamente per il fatto che essa è poi scomparsa nella tabella allegata al successivo dpr 26 ottobre 1972, n° 641. L’argomentazione non è affatto convincente perché la volontà del legislatore non è per nulla chiara. A ogni modo rimane pur sempre fermo che gli ufficiali delle forze armate hanno diritto ad avere la licenza di Porto di pistola senza dover provare il bisogno di difendersi. Allo stato bisogna litigare un po’ per riuscire a convincere i funzionari che l’ufficiale ha diritto alla licenza gratuita.
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Una regola fondamentale, affermata già dalla rivoluzione francese, dice che quando uno è in casa e chiude la porta a chiave, ha diritto di fare tutto ciò che vuole! Ogni arma non ha altra funzione che quella di essere usata per caccia o tiro oppure per difendersi. Dovrebbe essere ovvio a tutti che è un po’ difficile difendersi con un’arma scarica! Chi detiene un’arma carica in casa deve solo stare attento che non vi siano minori o incapaci di mente in circolazione, che possano provocare incidenti.
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La norma di riferimento è l’articolo 26 della legge 110/75, che stabilisce: è soggetto all’obbligo della denuncia, stabilito dall’articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, chi, in possesso di armi regolarmente denunziate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1.000 cartucce a pallini per fucili da caccia”. Dalla lettura letterale dell’articolo di legge si deduce che per esentare il possessore dall’obbligo di denuncia non è necessario che le munizioni siano effettivamente destinate all’attività venatoria, bensì è sufficiente che siano “a pallini per fucile da caccia”. Quindi, visto che il calibro 12 è un calibro “per fucile a caccia” e visto che l’ordinamento giuridico italiano non differenzia in alcun modo i pallini dai pallettoni, risulta evidente che le munizioni spezzate less than lethal per la difesa personale sono esenti dall’obbligo di denuncia se, sommandole alle cartucce normali con pallini di piombo, non superano le mille cartucce (ovviamente resta vigente il limite complessivo di 1.500 cartucce per fucile da caccia tra palla e pallini). È senz’altro obbligatorio, invece, denunciare le cartucce less than lethal caricate con palla singola, in quanto in tal caso non si può ovviamente parlare di “pallini”.
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