Il provvedimento di messa al bando dei botti di capodanno emanato dal sindaco di Roma, Virginia Raggi, potrebbe essere viziato da nullità. Infatti solo pochi giorni prima, cioè il 9 dicembre 2016 il Ministero dell’interno – dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per gli uffici territoriali del governo e per le autonomie locali ha emanato la circolare n. 0018798, nella quale si sottolinea come i provvedimenti di divieto adottati da alcuni sindaci eccedano i loro poteri. È vero, in effetti, che la circolare stigmatizza in particolare i provvedimenti permanenti, laddove invece il provvedimento del sindaco di Roma è di durata limitata nel tempo (dal 29 dicembre al 1° gennaio), ma è pur vero che le considerazioni argomentate nella circolare sono di più ampio respiro: si afferma, infatti, nella circolare che “l’uso dei fuochi pirotecnici è un accadimento che si verifica ogni anno durante le festività natalizie, pertanto, non è una circostanza che si pone fuori dall’ordinato e prevedibile svolgersi degli eventi, che è condizione necessaria per giustificare l’utilizzo del provvedimento extra ordinem”. Nella circolare si fa riferimento al fatto che, nel rispetto del decreto legislativo 123/2015, “i prodotti pirotecnici utilizzabili nel territorio nazionale sono solo quelli recanti la marcatura CE che abbiano superato la valutazione di conformità prescritta”. Cioè, abbastanza ovviamente, solo quelli di provenienza legale.
Così stando le cose, le probabilità che il Tar capitolino annulli l'ordinanza, su ricorso degli operatori professionali, sono decisamente fondate.