Presenti per il governo Filippo Bubbico, vice ministro per l'interno, Lapo Pistelli vice ministro per gli affari esteri, Cosimo Ferri, sottosegretario per la giustizia, Domenico Rossi, sottosegretario per la difesa, le Commissioni hanno concluso l'esame del provvedimento conferendo mandato ai relatori a riferire favorevolmente sullo stesso, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandoli altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.
La senatrice Anna Cinzia Bonfrisco (forza Italia) aveva presentato richiesta di sopprimere l’intero articolo 3 e tutti i relativi emendamenti. Ma sono stati ritirati, dichiarati decaduti ovvero votati e respinti tutti gli emendamenti presentati.
Questo il testo dell’ordine del giorno, anch'esso respinto, in merito alla conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2015, n.7, presentato dai senatori Luciano Rossi (nuovo centro destra), Lorenzo Battista (gruppo per le autonomie), Massimo Caleo (partito democratico), Claudio Broglia (partito democratico), Aldo Di Biagio (nuovo centro destra), Giovanni Bilardi (nuovo centro destra), Cinzia Bonfrisco (forza Italia).
"Il senato impegna il governo
– a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire il rispetto del testo del decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121 di tutte le condizioni precisate dal parere parlamentare reso in data 18/09/2013, in particolare con riferimento all’introduzione nel testo di tale decreto di “una disposizione che – al fine di salvaguardare posizioni già acquisite – garantisca il permanere della legittimità della detenzione di armi, a prescindere dalle modifiche normative successive, da applicarsi solo per il futuro, consentendo sempre e comunque la produzione, l’importazione, l’acquisto e la cessione delle armi dei modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi communi da sparo di cui all’abrogato articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
– a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire che il regime giuridico dei caricatori di arma sia sempre conforme al diritto comunitario o al diritto internazionale in materia, e a disporre che l’obbligo di denuncia della detenzione comunicazione del possesso dei caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte venga sostituita, per i soggetti autorizzati alla detenzione di armi, con l’obbligo di comunicazione al locale ufficio di pubblica sicurezza, assistito da una sanzione amministrativa e non penale;
– a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire che vengano considerate armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un’arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell’allegato I alla direttiva 91/477/Cee del Consiglio del 18 giugno 1991 solo quelle effettivamente pericolose per la pubblica sicurezza, perché agevolmente trasformabili in armi automatiche, con l’esclusione delle armi in calibro a percussione anulare o la cui somiglianza con le armi automatiche è meramente estetica;
– a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire che possa essere garantita una detenzione delle armi di cui alla categoria B, punto 7, dell’allegato I alla direttiva 91/477/Cee del Consiglio del 18 giugno 1991 in numero sufficiente ai fini della pratica sportiva, anche attraverso al previsione di licenze speciali;
– a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire che le misure approvate con il decreto-legge in parola non abbiano ripercussioni negative su tutti gli operatori del settore economico".
Il decreto-legge, il "decretaccio" di Pasqua, deve ora passare dall'aula del senato, ma dopo l'iter che ha seguito e considerando la volontà del governo e la scadenza del 20 aprile molto vicina, è forte la probabilità che venga convertito in legge senza interventi né ripensamenti.
Il decreto-legge resta purtroppo lo strumento abusato dal governo (e da molti governi di vario colore negli ultimi anni) per fare approvare i propri disegni di legge, allontanandosi vistosamente dall'impianto della Costituzione, che l'aveva pensato quale strumento straordinario per fronteggiare soltanto casi imprevedibili e urgenti. L'abuso si verifica anche in sede di conversione, quando il parlamento aggiunge al testo del decreto contenuti eterogenei per accelerare l'approvazione di "altre" proposte. Su questo tipo di abuso va, almeno, maturando una giurisprudenza severa della corte costituzionale