Con la proroga al 31 gennaio dello stato di emergenza, sono prorogate anche le validità dei porti d’arma scaduti. Rispetto alla situazione precedente, però, c’è una novità fondamentale
Con il decreto legge n. 125 del 7 ottobre 2020 è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza nazionale determinato dalla pandemia di Covid 19. La conversione in legge del decreto (che, se non convertito entro 60 giorni, decade), effettuata con legge n. 159 del 27 novembre, ha introdotto la conseguente proroga della validità delle licenze in materia di armi che siano scadute dal 31 gennaio in avanti. La novità fondamentale rispetto alle precedenti previsioni stabilite dal decreto legge 17 marzo n. 18 (cosiddetto “cura Italia) e dai seguenti provvedimenti di proroga dello stato di emergenza, tuttavia, è che a essere interessati dal provvedimento di proroga non sono più solo le licenze scadute tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, bensì tutte quelle scadute tra il 31 gennaio e la cessazione dello stato di emergenza (cioè, salve ulteriori proroghe, il 31 gennaio 2021). La validità è prorogata per i 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza, quindi, salve ulteriori proroghe, fino al 3 maggio 2021 (la scadenza dei 90 giorni sarebbe il 1° maggio ma è prorogata di diritto al primo giorno feriale, che è il 3 essendo il 2 maggio domenica). La legge n. 159 infatti stabilisce; ” «Art. 3-bis (Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza). – 1. All’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: “il 31 luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19″”.
La validità dei documenti di identità in scadenza dal 31 gennaio 2021 è anch’essa prorogata, sempre dalla legge n. 159 del 2020, al 30 aprile 2021.