Nell'udienza di merito svoltasi alla III sezione del Tar di Napoli, in merito al ricorso presentato dall'Associazione vittime della caccia per l'annullamento del calendario venatorio 2012-2013, si è presentata solo l'Enalcaccia: assenti, infatti, sia la parte ricorrente, sia la Regione Campania.
Il ricorso è stato presentato per contestare la validità triennale del calendario venatorio e per contestare la parte in cui si prevedeva la chiusura della caccia alla beccaccia il 20 gennaio (anziché il 31 dicembre) e il carniere stagionale dell'allodola a 70 unità per cacciatore. L'avvocato Enalcaccia ha spiegato come la validità triennale del calendario venatorio non precluda affatto la tutela giurisdizionale e che il termine della caccia alla beccaccia il 20 gennaio sia compatibile sia con le indicazioni della legge 157/92, sia con le linee guida dell'Ispra. Il carniere dell'allodola è anch'esso compatibile con i numeri indicati in numerosi studi scientifici.
A questo punto, si attende di conoscere la sentenza.