La Cassazione si è pronunciata sulla violazione dell’obbligo di ripetizione della denuncia armi al cambio di abitazione, specificando che per tale violazione c’è la confisca dell’arma
Una delle distrazioni nelle quali incorrono, più spesso di quanto non si pensi, i legali detentori di armi è relativo all’omissione di ripetere la denuncia delle armi nel caso in cui le armi stesse siano trasferite in un altro indirizzo, a seguito di trasferimento della residenza o del domicilio del proprietario. Oltre alla violazione in sé, la corte di Cassazione ha specificato, con sentenza n. 30192 del 10 settembre 2020 (udienza), che è prevista anche la confisca dell’arma. “Il collegio ribadisce sul punto che la confisca obbligatoria in materia di armi si applica anche nel caso di accertamento della violazione dell’art. 58 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, rientrando la relativa condotta, consistente nella omessa ripetizione della denuncia di detenere armi all’autorità di P.S. in costanza del trasferimento delle stesse, all’interno dell’art. 240, comma secondo, cod. pen., come richiamato dall’art. 6, legge n. 152 del 1975 (Sez. 1, n. 5841 del 17/01/2011 – dep. 16/02/2011, Guarini, Rv. 249393). Come reso palese dal tenore letterale della norma che prescrive il divieto, la condotta sanzionata non è il trasferimento di armi non immediatamente denunciato, bensì, in costanza del trasferimento, la omessa ripetizione della denuncia di detenere armi imposta dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38, condotta che si risolve nella illecita detenzione di armi non denunciate e che rientra nelle ipotesi di confisca obbligatoria previste dall’art. 240, comma 2, n. 2 cod. pen”.