La presente circolare chiarifica la posizione degli eredi che si ritrovano ad acquisire collezioni o singole armi detenute dal defunto, spazzando via gli ultimi dubbi sulla questione dopo i nostri numerosi interventi sulle pagine della rivista (riassunti nell'articolo apparso su Armi e Tiro di dicembre 1998). Ministero dell'Interno 559/C.16082/10179 (3) del 11 aprile 1995 Avv. Giorgio Garofalo – Cessione di armi "mortis causa" – Quesito .
Il nominato in oggetto, con la nota di cui ad ogni buon fine si unisce copia, ha chiesto di conoscere se il detentore di armi comuni da sparo, ereditate, deve richiedere all'Autorità di Ps competente il nulla osta all'acquisto delle armi stesse, di cui all'art. 35 del Tulps e se la detenzione di cui trattasi è subordinata all'accertamento della idoneità al maneggio delle armi che, com'è noto, è presunta nei confronti di chi è già in possesso di porto d'armi oppure ha prestato servizio militare nelle Forze Armate.
Colui il quale eredita arma comuni da sparo,detenute legittimamente dal "de cuius" è tenuto solo a denunciarne il possesso a suo nome, ai sensi dell'art. 38 Tulps. L'erede, per detenere le armi ricevute in eredità non deve necessariamente dimostrare l'idoneità al maneggio delle armi (art.62 regolamento al Tulps), potendo l'autorità di Ps autorizzare la detenzione delle stesse vietando, con apposita prescrizione ai sensi dell'art. 9 del Tulps, la detenzione del relativo munizionamento.