Con il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 175 del 23 luglio stesso, è stato istituzionalizzato il cosiddetto “green pass” come forma di accesso per numerose attività che si svolgono in presenza di più persone, nelle cosiddette regioni in zona bianca per quanto riguarda la diffusione epidemiologica Covid 19. In particolare, le disposizioni contenute nell’articolo 3 del decreto del 23 luglio si “innestano” sul precedente decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con legge 17 giugno 2021, n. 87, prevedendo che a partire dal 6 agosto sia consentito in zona bianca l’accesso solo a chi sia in possesso del green pass per le seguenti attività e servizi:
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all’articolo 5-bis;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;
e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7;
f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all’articolo 8-ter;
i) concorsi pubblici.
I poligoni?
A questo punto si tratta di capire se nelle suddette attività siano ricomprese anche quelle relative al tiro, nei poligoni e nei campi di tiro d’Italia. A questo proposito, in effetti, l’unico riferimento sicuro è quello relativo alla presenza del pubblico in occasione di competizioni sportive, come dal punto b): per assistere alle gare sarà necessario in green pass. Altrettanto certamente non è invece richiesto il green pass per quanto riguarda l’attività di tiro (che è, comunque, di tipo individuale) svolta nei poligoni e nei campi di tiro all’aperto.
La zona grigia è al momento rappresentata dagli impianti per l’attività ad aria compressa a 10 metri (che non casualmente vengono definiti “palestre”) ed eventualmente dai poligoni in tunnel completamente al chiuso, visto che nel decreto si fa riferimento alle attività delle palestre “al chiuso”. Manca, tuttavia, uno specifico ed esplicito richiamo al riguardo. Salve, quindi, eventuali indicazioni fornite dall’Uits, al momento non c’è un esplicito riferimento all’obbligo di green pass anche per questo tipo di attività, che potrebbero essere assimilate a quelle contemplate dal decreto solo in via analogica. Non è corretto, tuttavia, desumere in automatico che tutte le attività al chiuso di per sé siano soggette al green pass perché, per esempio, il consumo di cibi e bevande al bancone dei servizi di ristorazione non è sottoposto a tale prescrizione.