Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale (l’entrata in vigore sarà il prossimo 1° febbraio) della cosiddetta “legge europea” che comprende la possibilità di acquistare anche armi corte in 9×19 e non solo le armi lunghe, sono in molti a chiedersi se sia necessario acquistare una canna di ricambio in questo calibro per le pistole in 9×21 che già si possiedono e, nel caso, quale sia la procedura legale ed eventualmente se vi siano criticità dal punto di vista giuridico, sia nel normale utilizzo ludico-sportivo, sia nell’eventualità di un impiego per la difesa personale. Procediamo con ordine.
Solo se vuoi, non se devi…
Partiamo da un presupposto fondamentale: come peraltro hanno confermato i responsabili delle principali aziende produttrici e distributrici di pistole e munizioni, le armi corte in calibro 9×21 sono state protagoniste assolute del mercato italiano per trent’anni. Il loro numero è talmente elevato che la produzione, la distribuzione e la vendita di munizioni in calibro 9×21 continuerà esattamente come è avvenuto finora, con la medesima politica dei prezzi. Quindi, chiunque possegga una pistola semiautomatica in 9×21, non è “obbligato” ad acquistare una canna di ricambio in 9×19. Lo farà solo nel momento in cui vorrà farlo per ragioni sue personali, ma di certo non è necessario né dal punto di vista della gestione economica delle cartucce, né per altre ragioni.
Se però decidi di farlo…
Chi vorrà decidere di farlo, è comunque importante che sia edotto su tutti gli aspetti pratici e soprattutto legali. Partiamo dal principio: una canna di ricambio in 9×19 mm, ai fini della legge è una componente fondamentale d’arma. Quindi ci vuole il porto d’armi o il nulla osta per l’acquisto e deve essere denunciata entro 72 ore dall’acquisto. Poiché, però, è appunto una “parte” d’arma e non un’arma completa, non va a fare cumulo né sul totale delle armi comuni detenibili (tre), né sul totale delle armi sportive (12). Le canne di ricambio in 9×19 (come quelle in qualsiasi altro calibro) devono essere contrassegnate con una propria matricola e devono essere contrassegnate dai punzoni di un Banco di prova riconosciuto dalla Cip (Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili).
Ok, acquistare una canna (con porto d’armi) è consentito e altrettanto lecita è la detenzione, con denuncia all’autorità. Ma è legale montare la canna sulla propria pistola in 9×21? La risposta è sì. L’articolo 3 della legge 110/75 infatti proibisce l’alterazione alle armi che “ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l’uso o l’occultamento”. In questo caso, le caratteristiche balistiche del 9×19 sono esattamente, a norma Cip, le medesime del calibro 9×21, quindi non c’è alcun aumento di potenzialità offensiva, allo stesso modo non cambiano le dimensioni o le altre caratteristiche quindi non c’è alcuna “agevolazione” del porto, uso od occultamento. Quindi, il montaggio di una canna in 9×19 non rappresenta alcuna “alterazione” dell’arma in senso giuridico-legale.
Volendo cercare il pelo nell’uovo…
Volendo proprio cercare il pelo nell’uovo, è opportuno ricordare che l’installazione di una canna nuova rispetto a quella originale, sulla propria arma, dovrebbe prevedere la verifica del cosiddetto “spazio di testa” o headspace, mediante apposito verificatore. Le procedure di fabbricazione moderne, tuttavia, determinano tolleranze così ridotte da far ritenere che le canne in 9×19 siano del tutto idonee all’uso nel 99,99 per cento dei casi. Nella remotissima ipotesi in cui dovesse esserci un headspace non conforme, si possono verificare due cose, camerando le cartucce: se è troppo corto, il carrello non chiuderà e l’arma risulterà inservibile. Se è troppo lungo, potrebbero verificarsi perforazioni dell’innesco, sollecitazioni anomale dell’estrattore e altri difetti secondari per i quali, è opportuno ricordarlo, non rispondono secondo le garanzie sul commercio né il produttore dell’arma, né il produttore della canna, né chi ha venduto entrambe le cose. Si tratta, tuttavia, di una ipotesi per l’appunto remotissima e che riguarda aspetti relativi esclusivamente alle tutele commerciali per il consumatore, non gli aspetti di diritto penale o amministrativo sulle armi.