Con sentenza n. 23840 del 13 gennaio 2021, pubblicata il 17 giugno 2021, la Cassazione è tornata a occuparsi di quegli strumenti ricompresi nell’elenco fornito dall’articolo 4 della legge 110/75, dei quali è vietato il porto in modo assoluto, tra i quali si annoverano sfollagente, noccoliere e storditori elettrici. In particolare per quanto riguarda la nozione di “noccoliere”, sezione I penale della suprema corte ha svolto, per la prima volta, un elaborato distinguo tra il “noccoliere” propriamente detto e il tirapugni in metallo: oggetti che finora erano stati pacificamente ritenuti sinonimi.
Il ricorrente era stato condannato per violazione dell’articolo 699 del codice penale perché trovato in possesso di un tirapugni in metallo: il ricorso in Cassazione era volto a chiedere l’applicazione della fattispecie prevista dall’articolo 4 della legge 110/75, dal regime sanzionatorio meno grave.
La corte ha respinto il ricorso, con la seguente motivazione: “Il c.d. tirapugni è da ritenere un’arma a tutti gli effetti, visto che l’unico scopo può essere quello di offendere un’altra persona, colpendola. Con l’impiego dell’oggetto in esame, invero, si possono solo produrre lesioni a terzi e ciò lo assoggetta alle leggi che disciplinano l’acquisto, la detenzione e l’uso delle armi. Sono da qualificare come armi tutti gli strumenti atti ad offendere e che, sono, naturalmente, destinati a recare un’offesa o un danno ad altro soggetto. (…omissis…) Il tirapugni in metallo è uno strumento che ha naturale e oggettiva finalità di offesa e che, impiegato, è utilizzato solo per incrementare lo spessore lesivo che deriva da un colpo o un’azione violenta. Infatti, se impugnato, ha la finalità esclusiva di produrre lesioni, anche di certa gravità. Si tratta di un oggetto ideato per l’offesa e che va, per detta qualità, annoverato tra le armi proprie, nella categoria di quelle bianche, che sfruttano abilità e forza fisica individuale, per recare offesa e/o produrre lesioni. È, pertanto, arma a tutti gli effetti. A differenza del noccoliere che è uno strumento che può avere analoga finalità d’impiego, il tirapugni metallico ha solo lo scopo di ledere. Il noccoliere, al contrario, come strumento di protezione della parte anatomica dell’arto prensile può essere realizzato in materiali diversi (cuoio, pellame e può essere impiegato con un fine di lesione, ma può essere anche utilizzato allo scopo di proteggere la mano e le nocche che ne caratterizzano l’ossatura.
Da ciò discende che allorquando il tirapugni sia in metallo e abbia le caratteristiche anzidette è un’arma che ha destinazione naturale di offesa contro le persone. Di oggetti siffatti è assolutamente vietato il porto e la condotta è sanzionata con la pena dell’arresto dal cpv. dell’art. 699 cod. pen., le cui disposizioni sono fatte salve dall’art. 40 della legge n. 110 del 1975, e non con quella dell’ammenda prevista dal terzo comma dell’art. 4 di questa (Sez. 1, n. 2776 del 16/11/1993 (dep. 1994) De Palo, Rv. 196794; Sez 1 n. 3377 del 28/3/1995 P.M. in proc. Scalmana, rv. 200698; Sez 1 n. 8 del 11/3/1992, P.G. in proc. Boriosi, rv 191121)”.