La federazione lascia liberi campi e tiratori di riprendere l’attività sportiva individuale, ma sottolinea il rispetto scrupoloso delle misure di sicurezza sanitaria
Fitav, attraverso il suo collegio tecnico-giuridico, ha elaborato a tempo di record una posizione “prudente”, rispetto alle aperture dei campi di tiro per l’attività sportiva individuale consentite da ormai numerose ordinanze regionali. Ecco il documento:
“Il dpcm 26 aprile 2020, art. 1, lettera g) consente dal 4 maggio u.s. lo svolgimento di sessioni di allenamento di sport individuali agli atleti di interesse nazionale individuati dal Coni e dalla Federazioni Nazionali , nel rispetto delle norme di sicurezza. A tale proposito la Fitav, essendo esplicitamente coinvolta nell’applicazione del dispositivo di legge di carattere nazionale, ha provveduto tempestivamente sia a individuare nominativamente gli atleti rispondenti ai requisiti richiesti, sia a elaborare e diffondere le specifiche regole di sicurezza da applicare negli impianti sportivi di tiro a volo, consigliando anche ai gestori degli impianti di inviare all’Autorità di Sanità Pubblica locale (Sindaco) la preventiva comunicazione della propria riapertura.
Il citato dpcm 26 aprile 2020 all’art. 1, lettera f) consente di poter svolgere individualmente, anche con accompagnatori per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per le altre attività.
A quest’ultimo proposito alcune Regioni (ad esempio: Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Piemonte, Friuli Venezia Giulia), con proprie Ordinanze, hanno inteso specificare, pur con diversi gradi di approfondimento e sempre nel rispetto delle norme di sicurezza anti-contagio, le attività sportive che possono essere svolte individualmente nell’ambito del proprio territorio regionale. Tra queste, alcune (ad esempio: Lombardia, Marche, Puglia, Veneto, Emilia Romagna, Sardegna) hanno compreso esplicitamente tra le attività sportive consentite quelle di tiro a segno e assimilate, svolte presso gli impianti di tiro. Con la Direttiva del Ministero dell’Interno N. 15350/117(2) Uff.II-Prot.Civ. viene inoltre indicato che l’attività sportiva individuale in aree pubbliche o private si ritiene consentita “ad ogni cittadino”, nel rispetto delle norme di sicurezza anti-contagio.
La frammentazione delle posizioni interpretative del dpcm 26 aprile 2020 pone giustificati interrogativi su chi possa accedere per sessioni di allenamento o pratica sportiva, ad esclusione comunque di qualsiasi gara o competizione, e se, in particolare, l’accesso sia consentito a tutti i praticanti (Art. 1, lettera f) o ai soli atleti di interesse nazionale (Art. 1 lettera g).
La Fitav, con il senso di responsabilità che lo spirito delle norma impone e nell’interesse primario di sostenere le attività sportive salvaguardando e tutelando i tiratori e le associazioni sportive affiliate, deve rimarcare che, a livello nazionale, la norma di certa e inopinabile applicazione è definita dall’art. 1, lettera g) del dpcm 26 aprile 2020, la quale prevede l’accesso agli atleti di interesse nazionale (tra questi sono compresi gli “junior” e, implicitamente, i loro accompagnatori, senza che questi ultimi debbano essere individuati nominativamente).
In egual modo e con gli stessi intenti e principi, la Fitav, nell’apprezzare le posizioni delle singole Regioni che hanno espressamente inserito le attività di tiro tra quelle consentite ai sensi dell’Art. 1, lettera f) del richiamato dpcm e per il cui inserimento si è trovata in tali casi ad essere parte attiva, richiama le associazioni e i tiratori volessero avvalersene sulla necessità di attenersi scrupolosamente sia agli specifici dispositivi normativi locali, sia alle norme e regole di sicurezza anti-contagio generali e a quelle specificatamente indicate dalla Fitav per gli impianti sportivi di tiro a volo.
Riguardo infine alla autocertificazione giustificativa per gli spostamenti, evidenziamo che essa non è necessaria per chi svolge o si reca a svolgere attività sportiva o motoria e che, nel caso, essa può essere compilata se richiesto dalle autorità che effettuano il controllo”.