Con ordinanza n. 3521 del 29 gennaio 2024 (udienza del 7 dicembre 2023), la Cassazione (sezione VII penale) ha confermato che, nonostante sia stato espunto dall’elenco delle parti fondamentali d’arma con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 104 del 2018, il silenziatore continua a essere configurabile come parte d’arma. Nel respingere il ricorso di un cittadino, infatti, i giudici hanno motivato la propria ordinanza di inammissibilità dichiarando che “La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte in forza dei quale il silenziatore anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 104 continua a costituire “parte di arma” da applicare sulle armi da fuoco, la cui detenzione illegale integra reato, restando irrilevante la mancata inclusione di tale peculiare dispositivo tra le componenti essenziali dell’arma elencate nell’art. 1-bis, lett. b), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 527 (Sez. 1, n. 28593 del 07/04/2022, Felici, Rv. 283358 – 01)”.