Con sentenza n. 12.218 del 27 marzo 2025 (udienza 13 febbraio 2025) la I sezione penale della Cassazione è tornata a occuparsi della qualificazione giuridica degli storditori elettrici, intendendo con tale termine quei dispositivi di autodifesa non letali che sono in grado di trasmettere una scarica elettrica con effetto stordente o comunque temporaneamente invalidante.
Nella fattispecie, il ricorrente era stato condannato per la detenzione, tra gli altri, di un non ben meglio specificato storditore elettrico, qualificato come arma comune da sparo con la motivazione, da parte dei giudici di merito, che “Il Taser è dispositivo di offesa, produttivo di scariche elettriche capaci di procurare danni, anche gravi, alle persone e, pertanto, equiparabile alle armi comuni da sparo, tanto che il suo utilizzo è consentito solo alle forze di polizia, dotate di specifica formazione”. Il difensore, nel proporre ricorso in Cassazione, tra i motivi ha sottolineato che “lo storditore elettrico costituisce arma comune da sparo solo se idoneo a lanciare dardi contro la persona, caratteristica che, nel caso di specie, non è stata accertata”.
I giudici hanno accolto il ricorso, evidenziando che “va rilevato come l’assimilazione di detto strumento alle armi comuni da sparo — la cui illegale detenzione è sanzionata dagli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895 — presuppone, per giurisprudenza consolidata, che il dispositivo abbia il funzionamento tipico di tali armi, costituito dal lancio di piccoli dardi che scaricano energia elettrica a contatto con l’offeso e possono, dunque, recare danno alla persona (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 8991 del 16/09/2022, dep. 2023, Perna, Rv. 284379 – 01; Sez. 2, n. 49325 del 25/10/2016, Calabrice, Rv. 268364 – 01). Nella fattispecie, non risultando che l’effettiva presenza di tale caratteristica sia stata concretamente accertata, sussistenza l’ulteriore profilo di illegittimità della decisione censurata che concorre ad imporne l’annullamento”.




