Cds: ammissibile sottrarre i terreni alla caccia per motivi etici?

Il Consiglio di Stato ha emanato una sentenza nella quale ha affermato un principio destinato a far discutere: tra i motivi per i quali è possibile a un proprietario di terreni, sottrarli all’attività venatoria ci sono anche quelli etici

Con sentenza n. 895 del 3 febbraio 2026, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di una cittadina che aveva presentato alla Regione Emilia Romagna una richiesta di sottrazione dei propri fondi agricoli all’attività venatoria, con la motivazione di una “obiezione di coscienza” per motivi etici e morali.

Sia il servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca, sia il Tar dell’Emilia aveva dato torto alla proprietaria dei fondi, il Tar nello specifico aveva eccepito che il riferimento, a sostegno della tesi della proprietaria, alle sentenze della Corte europea dei diritti umani, non fossero direttamente applicabili da un giudice nazionale, se non sotto forma di questione di legittimità costituzionale, mentre la giunta regionale aveva considerato le motivazioni etiche, non annoverabili tra quelle che possono fondare la richiesta di sottrazione del fondo secondo la vigente normativa regionale e incompatibili con l’attuazione del piano faunistico venatorio regionale. Il Consiglio di Stato tuttavia ha accolto il ricorso, argomentando che “il provvedimento è illegittimo, in via derivata rispetto all’illegittimità della delibera della Giunta regionale n. 1869/2018, nella parte in cui afferma che la motivazione di carattere etico addotta dall’istante non è annoverata fra quelle che possono fondare la richiesta di sottrazione del fondo secondo la vigente disciplina regionale di cui alla DGR n. 1869/18. Come sopra esposto, infatti, la citata delibera, nella parte in cui prevede ipotesi tassative di sottrazione, contrasta con la disciplina nazionale e regionale che consente invece la sottrazione del fondo, a prescindere dalle ragioni addotte dal proprietario istante e che possono pertanto anche essere di carattere etico e morale, alla sola condizione che tale sottrazione non ostacoli di fatto l’attuazione del piano faunistico venatorio. Nel caso in esame l’amministrazione si è limitata ad affermare che “la sottrazione richiesta ostacolerebbe l’attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all’articolo 10 della l. n. 157/92, essendo il fondo in oggetto ricadente in area vocata alla presenza di ungulati, che richiede grande attenzione e continua gestione nel tempo, al fine di limitare la loro naturale espansione verso le aree agricole adiacenti, con conseguenti ingenti danni alle attività agricole, vanificando gli obiettivi gestionali del Piano faunistico venatorio regionale”. Il collegio, condividendo sul punto le ragioni di parte appellante, ritiene che tale motivazione sia caratterizzata da genericità e astrattezza, in quanto non si confronta con gli obiettivi e il contenuto specifici del piano faunistico venatorio regionale, solo genericamente richiamato, e non indica puntualmente gli elementi di fatto che inducono a ritenere che la sottrazione del fondo in esame sia concretamente idonea a ostacolare l’attuazione del piano (a mero titolo esemplificativo, quantità di ungulati che frequentano la zona, collocazione del fondo in relazione agli spostamenti abituali degli ungulati, caratteristiche del fondo in relazione alla sua idoneità a costituire una zona di abituale permanenza degli ungulati che si sottrarrebbero così all’attività venatoria, presenza o meno, tra il fondo e le aree agricole, di cuscinetti in cui la caccia può essere esercitata evitando quindi l’espansione verso le zone coltivate, etc.). L’astrattezza della motivazione è peraltro comprovata da quanto affermato dal funzionario dell’amministrazione che, nel riscontrare l’istanza di accesso agli atti e in via meramente confermativa, ha limitatamente tentato di concretizzare la motivazione del provvedimento richiamando alcune caratteristiche specifiche del fondo in relazione alla presenza ed allo spostamento degli ungulati. Tuttavia, come evidenziato dall’appellante, nel fare ciò l’amministrazione ha addirittura addotto elementi non pienamente coerenti con la scelta di negare la sottrazione, in quanto ha affermato che il fondo non è votato alla stabile presenza di ungulati ma è solo attraversato dai predetti animali, i quali si recano in tal modo in zone incolte o calanchive finitime in cui l’attività venatoria è consentita e in cui gli ungulati possono quindi essere cacciati. Conclusivamente, quindi, il provvedimento di diniego deve considerarsi illegittimo per vizio della motivazione, salvo il riesercizio del potere”.