Oltre alla (sciagurata) normativa che di fatto rende illegale il porto dei coltelli con blocco della lama sopra i 5 centimetri, il nuovo decreto sicurezza, di cui è stata pubblicata nei giorni scorsi la bozza e di cui ancora si attende la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, contiene anche una norma che dovrebbe velocizzare la definizione delle indagini nei casi nei quali sia lampante l’esistenza di una causa di giustificazione, come la legittima difesa.
L’articolo 12 della bozza di decreto, infatti, modifica l’articolo 335 del codice di procedura penale, quello relativo all’iscrizione nel registro delle notizie di reato della persona alla quale il reato è attribuito, aggiungendo un ulteriore comma nel quale si prevede l’iscrizione della persona sottoposta a indagini in un registro separato, “quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione”.
A questo punto, se non è necessario procedere a ulteriori accertamenti il pubblico ministero dovrà disporre l’archiviazione entro 30 giorni, mentre nel caso in cui sia necessario procedere a ulteriori accertamenti, inclusi quelli non ripetibili ex art. 360 cpp, il pubblico ministero “provvede senza ritardo e comunque entro centoventi giorni dall’annotazione preliminare”. Solo nel caso in cui sia necessario procedere al cosiddetto incidente probatorio (392 cpp), la persona sottoposta a indagini sarà iscritta nel registro delle notizie di reato “normale”, previsto dal comma 1 bis dell’articolo 335 cpp.
Il nuovo modello per il registro separato delle persone sottoposte a indagini, secondo l’articolo 13 del decreto sicurezza, dovrà essere istituito con decreto del ministero della Giustizia, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto sicurezza stesso.




