Decreto sicurezza in Gazzetta: addio coltelli…

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto sicurezza con la nuova normativa sui coltelli: confermato il divieto assoluto di porto per quelli pieghevoli con blocco lama sopra 5 cm, tolto solo il registro per la vendita di quelli sopra i 15 cm. Confermato anche il "mini-registro" per gli indagati in presenza di cause di giustificazione

Sulla Gazzetta ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2026 si trova pubblicato il Decreto legge n. 23, intitolato “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attivita’ di indagine dell’autorita’ giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalita’ delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonche’ di immigrazione e protezione internazionale”, piú brevemente detto “decreto sicurezza 2026”.

Come temevamo, confermate all´articolo 1 le modifiche alla legge 110/75, che oltre ad aggravare la pena per il porto senza giustificato motivo di coltelli (di qualsiasi tipo) con lama sopra gli 8 cm, introduce un divieto assoluto di porto (quindi neanche con giustificato motivo) per quelli pieghevoli con blocco della lama, a scatto o apribili con una sola mano, a “farfalla” o camuffati in altri oggetti.

Rispetto alla bozza circolata qualche giorno fa, che avevamo giá commentato, l´unico miglioramento consiste nella eliminazione dell´obbligo di registrare le vendite per i coltelli con lama superiore ai 15 cm. Resta il divieto di vendita ai minori, con obbligo per i venditori di dotarsi di strumenti digitali idonei ad accertare l´identitá anche per le vendite on-line.

Il “miglioramento” apportato rispetto alla bozza é a nostro avviso del tutto insufficiente, resta un provvedimento punitivo in modo abnorme nei confronti di strumenti che sono di utilizzo diffusissimo, senza peraltro incidere in modo significativo sull´impiego criminale dei medesimi.

All´articolo 12, il decreto riporta come nella bozza di alcuni giorni fa, la possibilitá di iscrizione in un “mini-registro” degli indagati per coloro i quali sono accusati di crimini, dai quali risulti tuttavia “evidente” una causa di giustificazione (legittima difesa, stato di necessitá eccetera). Per gli iscritti in questo mini-registro, se non debbono essere effettuati accertamenti ulteriori, si disporrá l´archiviazione nel termine di 30 giorni.