In attesa di vedere se in fase di conversione in legge del decreto sicurezza, la politica preveda di mitigare gli aspetti più penalizzanti riguardo la nuova disciplina penale dei coltelli, molti cercano comunque di trovare soluzioni pratiche al nuovo divieto assoluto di porto dei coltelli con lama pieghevole sopra i 5 centimetri, con blocco della lama.
La soluzione più immediata è distinguere tra il “porto” vero e proprio, che è diventato vietato, e “trasporto”, che sarebbe consentito. Un concetto analogo è applicato alle armi da fuoco, intendendo con “porto” l’arma portata addosso pronta all’uso (anche se scarica), e “trasporto” l’arma sempre scarica, inserita nella sua custodia o valigetta con munizioni a parte.
In pratica, l’idea è che se il coltello è in tasca è senz’altro “porto”, ma se per esempio il coltello sta nel fondo di uno zaino o nella tasca di una borsa al seguito, o nel bagagliaio dell’auto, allora è “trasporto”.
Questo è assolutamente corretto in teoria, nella pratica purtroppo, in particolare negli ultimi anni, le sentenze della Cassazione hanno mostrato che la differenza tra porto e trasporto è molto meno definita di quanto il buon senso consiglierebbe. Perché anche prima della riforma attuata dal decreto sicurezza, la differenza concettuale tra “porto” e “trasporto” del coltello aveva rilevanza, in quanto il “trasporto”, diversamente dal “porto”, non richiedeva di dimostrare il giustificato motivo. Oggi vale la stessa cosa, nel senso che per i coltelli a lama fissa o pieghevole senza blocco della lama, così come per i pieghevoli con blocco della lama sotto i 5 centimetri, il porto è consentito con giustificato motivo mentre il “trasporto” non richiede alcuna motivazione. Per i coltelli pieghevoli con blocco lama sopra i 5 centimetri, la cosa diventa ancora più importante perché il porto non è subordinato al “giustificato motivo”, bensì è a oggi del tutto vietato.
Ebbene, guardiamo ai casi degli ultimi anni: con ordinanza n. 22779 del 2024, per esempio, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino che era stato condannato per porto senza giustificato motivo, di un coltello che era inserito all’interno della tasca di un giubbotto, il quale si trovava a sua volta riposto dentro un bagaglio a mano. Nonostante ciò, sia in primo grado, sia in appello, sia in Cassazione, è stato ritenuto che il coltello, così posto nel bagaglio, fosse comunque “utilizzabile in tempi brevi”.
Per quanto riguarda il trasporto in auto, chiaramente esclusi i cassetti del cruscotto e i vani portaoggetti laterali della portiera, si ritiene comunemente che il bagagliaio sia il luogo ideale per considerare “irraggiungibile” l’eventuale strumento da punta o da taglio che si porta al seguito. Purtroppo anche in questo caso, vi sono sentenze della Cassazione che smentiscono questo assunto, una delle più recenti è la n. 36718 del 2024, che ha confermato la condanna a carico di un cittadino macedone, che portava con sé un coltello da carne con lama di 30 centimetri, per l’appunto nel bagagliaio dell’auto!
Non fa parte degli strumenti da punta o da taglio, ma degli strumenti atti a offendere, il bastone di 81 cm di lunghezza e 4 cm di diametro che un altro cittadino stava (tras)portando nel bagagliaio e che gli è valsa comunque una condanna da parte della Cassazione, sempre nel 2024 (n. 188).
L’elenco potrebbe continuare a lungo, ma la conclusione qual è? Che già con le “vecchie” regole che imponevano il giustificato motivo per il porto, la giurisprudenza è piena di sentenze abnormi, ma per ciascuna sentenza abnorme, ci possono essere dieci, magari venti casi che si sono conclusi con un nulla di fatto. Con il divieto assoluto di porto per certe tipologie di coltelli (tuttavia di grandissima diffusione), le condanne saranno proporzionalmente molto più alte rispetto al totale dei casi di contestazione, proprio per l’approccio “rigoristico” e spesso avulso dalla realtà che viene assunto dai giudici all’interno dei tribunali. Fermo restando che, comunque, al di là delle modalità di “trasporto” dei coltelli vietati, al momento dell’effettivo impiego il “trasporto” si trasforma necessariamente (ancorché per un breve istante) in “porto”…
Ecco perché la norma deve essere rivista e deve esserlo fintanto che è possibile farlo, cioè prima che sia convertita in legge.




