Consiglio di Stato: motivazioni gravissime sulla difesa personale

Il Consiglio di Stato torna a occuparsi del concetto di “giustificato motivo” per il rilascio del porto d’armi per difesa, evidenziando nelle motivazioni del rigetto motivazioni di tipo prettamente politico anziché giuridico

Con la sentenza n. 6701 pubblicata il 31 agosto 2026, il Consiglio di Stato ha confermato il rigetto del rinnovo del porto di pistola per difesa personale, già confermato dal Tar del Veneto nei confronti di un cittadino che aveva richiesto tale licenza sulla base di una valutazione di rischio collegata all’attività imprenditoriale svolta nell’ambito di progetti riconducibili al settore della Difesa e della sicurezza. A supporto della fondatezza delle argomentazioni, era stato anche evidenziato il peggioramento delle condizioni di sicurezza nella regione, secondo quanto desumibile dalle statistiche pubbliche. Le motivazioni addotte dai giudici del secondo grado della giustizia amministrativa, tuttavia, risultano sconcertanti per il contenuto evidentemente politico, anziché tecnico, che evidenziano senza alcuna remora. I giudici, nel respingere l’appello, dopo aver svolto l’ormai consueta premessa secondo la quale “Il pericolo per l’incolumità personale non può essere desunto automaticamente dalla natura dell’attività economica svolta, dall’entità degli interessi patrimoniali coinvolti, dalla necessità di effettuare spostamenti o dalla movimentazione di somme di denaro, occorrendo invece elementi specifici dai quali emerga una reale esposizione personale al rischio (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 luglio 2024, n. 6565; id., 6 giugno 2024, n. 5072; id., 13 maggio 2024, n. 4272; id., 22 gennaio 2024, n. 651; id., 24 ottobre 2023, n. 9209; id., 25 gennaio 2023, n. 822; id., 31 maggio 2022, n. 4418). Nel caso di specie, l’Amministrazione ha esaminato gli elementi rappresentati dall’interessato, ritenendoli non sufficienti a comprovare una situazione di pericolo connotata dai necessari requisiti della concretezza e dell’attualità. Si tratta di una valutazione che rientra nell’ambito dell’ampia discrezionalità attribuita all’Autorità di pubblica sicurezza e che non presenta profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. secondo il costante orientamento della Sezione, il requisito del dimostrato bisogno non può essere desunto dalla mera posizione imprenditoriale del richiedente né dalla riconducibilità della sua attività ad ambiti ritenuti sensibili, occorrendo sempre la prova di una concreta esposizione personale a rischi specifici e attuali. Tali elementi non risultano adeguatamente dimostrati nel caso in esame”. Le affermazioni più sconcertanti riguardano tuttavia il commento riguardo all’aggravamento delle condizioni della criminalità a livello locale: “Come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, occorre infatti evitare che l’aumento, reale o percepito, dei reati contro la persona o il patrimonio, ovvero la presenza di un particolare rischio territoriale, possa alimentare una generalizzata diffusione delle armi e determinare un progressivo spostamento delle esigenze di tutela della sicurezza dal sistema pubblico all’autodifesa privata, in contrasto con il principio secondo cui la protezione della sicurezza pubblica e la difesa sociale costituiscono compiti primariamente riservati allo Stato”.