Con la sentenza dello scorso 27 ottobre, il Tar del Lazio (sezione prima Ter) ha trattato nel merito la vicenda del commissariamento del comitato regionale lombardo dell’Uits: commissariamento che era stato disposto dal commissario straordinario Uits Walter De Giusti alla fine del 2025, annullando le elezioni che si erano appena svolte, in funzione di presunte irregolarità.
Già nel gennaio 2026 il Tar, in via cautelare, aveva sospeso il commissariamento disposto da De Giusti (decisione poi confermata dal Consiglio di Stato), nella trattazione dello scorso 27 ottobre si è svolta la decisione nel merito, che ha nuovamente dato torto al commissario straordinario, evidenziando sia una violazione della legge 241/90 sulla trasparenza amministrativa, sia una violazione dello statuto Uits. Riguardo al primo aspetto, i giudici hanno osservato che “il provvedimento impugnato risulta, anzitutto, adottato in violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990, non essendo stato comunicato agli interessati l’avvio del procedimento volto all’annullamento integrale delle operazioni elettorali in questione. Tale vizio, si evidenzi, non può ritenersi sanato neppure ai sensi di quanto previsto dall’art. 21 octies, co. 2, della medesima legge, non avendo l’Uits dimostrato, né il carattere vincolato della determinazione assunta, né tantomeno l’irrilevanza dell’apporto partecipativo degli interessati, venendo in rilievo valutazioni ampiamente discrezionali concernenti la sussistenza di gravi irregolarità e l’individuazione della misura ritenuta più idonea a fronteggiarle”. Riguardo alla violazione dello statuto, i giudici hanno osservato che “l’art. 19 co. 2 lett. ii) cit. consente al Consiglio direttivo Uits (in questo caso al Commissario straordinario, nella persona di Walter De Giusti) lo scioglimento dei Comitati regionali al ricorrere di tre specifiche condizioni: A) nell’ipotesi di accertate irregolarità di gestione e di funzionamento; B) di gravi violazioni dell’ordinamento sportivo; C) ovvero nel caso di constatata impossibilità di funzionamento. Tale disposizione non può tuttavia ritenersi applicabile al caso di specie, anzitutto, perché nessuna delle circostanze richiamate nell’atto impugnato è imputabile al nuovo Presidente del Comitato Regionale né ai componenti del nuovo Consiglio Direttivo del Comitato Regionale UITS Lombardia, eletti il 7.9.2025. In altri termini, tutte le condotte astrattamente riconducibili all’ambito applicativo dell’art. 19, co. 2, lett. ii), e segnatamente quelle riferibili all’operato del Presidente uscente attengono esclusivamente a una gestione conclusa e non più riferibile agli organi attualmente in carica. Ne consegue che non è dato comprendere dal provvedimento impugnato per quali ragioni si sia ritenuto di procedere al commissariamento, in assenza di fatti imputabili alla nuova governance”.
Il ricorso contro il commissariamento del nuovo comitato regionale è stato quindi definitivamente accolto, annullando la decisione presa dal commissario straordinario Uits De Giusti.




