La corte di Cassazione, in una recente sentenza, si è intrattenuta sull’obbligo di denuncia della polvere da sparo. Cosa ha detto?
Con sentenza n. 43817 del 3 ottobre 2018, la prima sezione della Cassazione penale si è occupata dell'omessa denuncia di polvere da sparo e, in particolare, sulla differenza che riguarda l'obbligo di denuncia della polvere e l'esenzione, invece, dall'obbligo di denuncia per la detenzione fino a mille cartucce spezzate per fucile da caccia. Taluni tiratori o cacciatori, infatti, potrebbero essere magari portati a pensare che non vi sia differenza tra la detenzione di mille cartucce a pallini per fucile da caccia (non soggette a denuncia in capo a chi ha già in denuncia le armi) e la detenzione di un quantitativo di polvere idoneo al caricamento delle suddette cartucce. E, quindi, si potrebbe essere portati a pensare che ciò possa in qualche modo essere equivalente. La tesi, peraltro propugnata dal difensore dell'imputato nel caso in oggetto, è stata rigettata dalla suprema corte, secondo la quale "Né è applicabile al caso in esame il disposto della L. n. 110 del 1975, art. 26, tale ultima norma riferendosi alla legittimità della detenzione senza denuncia, da parte di chi abbia già denunciato il possesso dell'arma, di mille "cartucce" a pallini per fucili da caccia, ma non trovando applicazione nel caso di detenzione di un quantitativo di polvere da sparo destinato al confezionamento di cartucce, che costituisce materiale esplodente non inevitabilmente funzionale alle sole armi in dotazione e la cui omessa denuncia ha rilevanza penale".
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