La Cassazione ha confermato con una recente sentenza che gli storditori elettrici a contatto sono di libera vendita e…
Tra gli strumenti di autodifesa non letali che l’attuale normativa mette a disposizione (in teoria) dei cittadini, lo storditore elettrico è sempre stato uno di quelli più controversi e non mancano segnalazioni periodiche di sequestri nelle mani di cittadini che li hanno acquistati in perfetta buona fede, ma anche da parte delle armerie che li commercializzano in modo perfettamente legale. Questo perché l’opinione ricorrente da parte di operatori di Ps poco aggiornati, ma anche alcuni pubblici ministeri, è che si tratti in tutti i casi di vere armi proprie, come fossero pistole o pugnali e che, quindi, occorra il porto d’armi per l’acquisto e debbano essere denunciati. In realtà, dal 1° luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 204 del 2010), la disciplina degli storditori elettrici è uscita dal “limbo” per entrare direttamente nell’articolo 4 della legge 110/75, con assimilazione in tutto e per tutto agli sfollagente e alle noccoliere (tirapugni). Cosa significhi questo in concreto, lo ha chiarito la I sezione penale della corte di Cassazione con sentenza del 7 novembre 2018 (depositata il 6 febbraio 2019), n. 5830, con la quale ha respinto il ricorso proposto da un pm sulla sentenza di assoluzione emanata dal tribunale di Asti per la detenzione di uno storditore “a bastone”.
La corte, in sintesi, effettua una bipartizione netta tra gli storditori “tipo Taser”, cioè che proiettano dardi, e gli storditori tipo “stun gun”, cioè quegli storditori che necessitano di essere materialmente posti a contatto dell’aggressore. Mentre i primi, cioè i Taser, secondo la corte continuano a essere assimilabili a un’arma comune da sparo, i secondi non possono essere assimilati a essa “per le differenti caratteristiche tecniche”. Di conseguenza, la loro natura giuridica è quella definita dall’articolo 4 della legge 110/75, cioè di strumenti atti a offendere dei quali è vietato il porto in modo assoluto. Di conseguenza è consentito l’acquisto senza alcuna licenza di Ps, la detenzione non è soggetta a denuncia e il porto fuori dalla propria abitazione non è in nessun caso consentito, quindi né con il cosiddetto “giustificato motivo”, né a chi fosse in possesso di una licenza di porto d’armi per difesa personale.
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