Leggendo, in queste ore, le notizie relative all’assoluzione in appello di Mario Cattaneo, l’oste lodigiano che nel 2017 sparò, uccidendolo, a uno dei ladri che si erano introdotti nottetempo nella sua attività commerciale (attigua all’abitazione), emerge come sia stata determinante, per i giudici, l’applicazione delle nuove norme del codice penale integrate nella riforma della normativa sulla legittima difesa del 2019. In particolare, la differenza sostanziale rispetto alla prima ricostruzione dei fatti è che non si è dato credito all’ipotesi, confortata dalle testimonianze di moglie e figlio di Cattaneo, secondo la quale il colpo fatale sarebbe partito accidentalmente perché il fucile fu strattonato dal ladro, bensì si è riconosciuta pienamente la nuova scriminante all’eccesso colposo dell’art. 55 del codice penale e, in particolare, si è valutato che il pericolo sia stato mal valutato da Cattaneo “per lo stato di turbamento dovuto alla sua età, al fatto che fosse notte e al luogo isolato in cui si è svolta la vicenda in cui è morto uno dei ladri”. I giudici hanno anche considerato il fatto che Cattaneo avesse timore per l’incolumità dei propri nipoti, uno di due anni e l’altro di soli due mesi.
A questo punto (e salvi eventuali ulteriori ricorsi in Cassazione da parte del pubblico ministero), dovrebbe anche applicarsi la nuova norma, sempre prevista dalla riforma del 2019, secondo la quale quando viene riconosciuta la legittima difesa viene anche riconosciuto il gratuito patrocinio delle spese legali sopportate dall’imputato.