Con sentenza n. 25767 del 25 gennaio 2022 (pubblicata il 5 luglio), la I sezione penale della Cassazione è tornata a occuparsi del porto abusivo dei manganelli estensibili. In particolare, tra i motivi per i quali è stato proposto ricorso in Cassazione figurava il fatto che l’imputato era stato condannato per il porto abusivo “di un manganello telescopico di cm 54” alla pena dell’arresto per sei mesi, in applicazione del reato previsto dall’articolo 699 del codice penale, assimilando il manganello a un’arma bianca.
Il difensore del ricorrente ha lamentato la violazione della legge penale, “avendo il tribunale ritenuto il fatto integrante la contravvenzione di cui all’art. 699 cod. pen., laddove il manganello doveva essere considerato come arma propria ai sensi dell’art. 4, comma 1, legge n. 110/75”.
La Cassazione ha respinto il ricorso, come manifestamente infondato, sottolineando che “Le fattispecie di detenzione e porto illegali di arma, previste, rispettivamente, dagli artt. 697 e 699 cod. pen., risultano, a seguito della sopravvenuta legislazione speciale, relative alle armi proprie così dette bianche e alle munizioni di arma comune da sparo, essendo la disciplina introdotta con legge n. 895/1967, e successive modificazioni, relativa alle armi e munizioni da guerra e alle armi comuni da sparo e l’art. 4 legge n. 110/1975 concernente le armi così dette improprie. In particolare, la fattispecie penale descritta dal menzionato art. 4, al comma terzo, riguarda il porto fuori dalla propria abitazione e senza giustificato motivo degli oggetti indicati al capoverso della stessa disposizione (“… bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo o di luogo, per l’offesa alla persona”), mentre il porto, fuori della propria abitazione, di “armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere” è consentito solo previa autorizzazione di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 4, comma primo, legge n. 110/1975, e la violazione della norma è sanzionata, se trattasi di armi da sparo, ai sensi della legge n. 895/1967, se trattasi di armi così dette bianche, dall’art. 699 cod. pen. Quanto al manganello telescopico, si è precisato che è termine sinonimo di sfollagente, arma espressamente compresa nell’elencazione del ricordato primo comma, il cui porto, senza autorizzazione, è sanzionato ai sensi dell’art. 699 cod. pen. (Sez. 1, n. 21780 del 20/07/2016, Mazzi, Rv. 270263)”.