La sesta sezione penale della corte di Cassazione, con sentenza n. 13129 del 1° febbraio 2022 (pubblicata il 6 aprile) si intrattiene ancora una volta sul concetto di porto di uno strumento atto a offendere senza giustificato motivo. In particolare, però, i giudici in questa occasione hanno inteso fornire una indicazione circa il confine esistente tra il “porto” dello strumento atto a offendere, per il quale appunto occorrerebbe il giustificato motivo, e il mero “trasporto” che, invece, non necessita di alcuna motivazione.
Nello specifico, l’imputato era stato condannato sia in primo grado, sia in appello per violazione dell’articolo 4 comma 2 della legge 110/75 perché, nel corso di una perquisizione veicolare era stato trovato in possesso di un pistone idraulico non funzionante, della lunghezza di 50 cm, occultato sotto il vano della ruota di scorta della vettura. La difesa ha proposto ricorso lamentando violazione di legge e vizio di motivazione “per avere la corte mancato di precisare per quale ragione il pistoncino in questione potesse ritenersi arma impropria, trascurando anche di considerare che nel caso doveva parlarsi di trasporto e non di porto dell’arma”.
La corte di Cassazione ha accolto il ricorso, considerando peraltro la questione relativa al fatto che il pistone potesse o meno essere considerato arma impropria “superato e assorbito dal rilievo tranciante da assegnare alla rilevata fondatezza della censura prospettata in ordine alla ritenuta configurabilità dell’ipotesi di reato contestata alla luce delle relative emergenze in fatto (i giudici del merito hanno rimarcato che il detto pistone era collocato sotto la ruota di scorta nel relativo vano all’interno del bagagliaio dell’auto sulla quale viaggiava l’imputato). Va ribadito che la condotta di porto d’arma in luogo pubblico postula una relazione diretta tra il soggetto agente e la res illecita e, sebbene non richieda ai fini della sua consumazione che il soggetto tenga l’arma sulla sua persona, essa presuppone che questi possa facilmente acquisirne la disponibilità materiale, così da poterne fare un utilizzo immediato sulla pubblica via alla luce della ratio sottesa alla relativa incriminazione (che appunto giustifica il trattamento edittale più grave rispetto alle altre fattispecie in tema di armi).
Ne consegue che in caso del trasporto di un’arma sulla vettura condotta dall’agente o a bordo della quale questi viaggi, il porto può ritenersi integrato anche quando l’arma sia occultata in un luogo di non immediatamente visibile – ove sia stata collocata allo scopo di scongiurarne il rinvenimento in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine – sempre che essa si trovi in una posizione tale da poter essere facilmente recuperata da parte dell’agente, che possa così immediatamente disporne e, se del caso, farne uso (Sez. 6, n. 4970 del 01/12/2015 dep. 2016, Rv. 266171).
Ipotesi questa all’evidenza esclusa nel caso di specie, così da potersi negare la sussistenza del fatto contestato, con conseguente assorbimento di tutte le ulteriori censure prospettate in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente per tale capo”.