Le bombolette spray con gas lacrimogeno, urticante o paralizzante possono essere considerate alla stregua di armi da fuoco: la sola detenzione, oltre che l’uso contro persone, è reato. Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 21932 depositata oggi. I giudici si sono pronunciati così sul ricorso del procuratore generale della Corte di appello di Brescia contro la sentenza del tribunale lombardo che aveva qualificato come ”arma non da sparo” una bombol…
Le bombolette spray con gas lacrimogeno, urticante o paralizzante possono
essere considerate alla stregua di armi da fuoco: la sola detenzione, oltre che
l’uso contro persone, è reato. Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza
n. 21932 depositata oggi. I giudici si sono pronunciati così sul ricorso del
procuratore generale della Corte di appello di Brescia contro la sentenza del
tribunale lombardo che aveva qualificato come ”arma non da sparo” una
bomboletta di gas Cs detenuta da un trentenne extracomunitario. Per la suprema
corte, il ricorso del procuratore generale è fondato perché l’art. 2 della
legge 110/75 definisce ”armi comuni da sparo” anche quelle a emissione di gas,
diversificandole dalle armi ad aria compressa. “La bomboletta in questione”,
spiegano i giudici, “usata nelle manifestazioni di piazza, contiene una
sostanza a effetto irritante ed è quindi idonea a recare grave offesa alla
persona costituendo una comune arma da sparo: per questo è punibile la sola
detenzione”. La Cassazione ha censurato la mancata inclusione dello spray
nell’elenco delle armi da sparo, accogliendo il ricorso del pg lombardo e
rinviando la decisione sui reati da ascrivere all’extracomunitario alla corte
di appello di Brescia.
Per parte nostra, ci limitiamo a considerare come l’analogia compiuta tra le
bombolette spray e le armi a emissione di gas sia quantomeno impropria e indice
della poca conoscenza della tecnologia armiera da parte dei giudici: le armi a
emissione di gas, infatti, sono vere e proprie pistole (o particolari
scacciacani), predisposte (in genere tramite l’occlusione parziale della canna)
per sparare speciali cartucce contenenti gas irritante. Evidentemente, il
legislatore ha inteso ricomprenderle nella categoria delle armi da sparo sia
perché idonee a sparare vere e proprie munizioni con polvere da sparo (al posto
del proiettile lanciano una carica di gas), sia perché teoricamente sarebbe
possibile modificarle in modo da far loro sparare normali cartucce a palla.
Non è, quindi, la sostanza irritante in quanto tale a essere considerata dalla
legge 110/75 come “arma”, bensì lo strumento che consente di lanciare il gas,
cioé la pistola. Dal tenore della sentenza, inoltre, si deduce che l’analogia
compiuta dalla corte riguardi le bombolette contenenti gas Cs, mentre non
dovrebbe comunque riguardare le bombolette caricate con capsicum (che infatti
non è un gas, bensì un olio essenziale veicolato da un getto di aria
compressa).