Nuova tappa della diatriba sulla validità dei certificati medici per il rinnovo del porto d’armi, rilasciati da alcuni ufficiali sanitari in particolare a richiedenti anziani e con patologie, nei quali si attesta che il soggetto è idoneo per un solo anno. Il Tar del Lazio aveva infatti stabilito che questi certificati potessero considerarsi validi per il rilascio del porto d’armi, ma il ministero ha fatto ricorso al Consiglio di Stato su tale decisione. In attesa di decidere nel merito, il Consiglio di Stato ha accettato di disporre una sospensiva cautelare, considerando che “assume rilievo dirimente il superiore interesse della pubblica incolumità mediante la garanzia del possesso dei requisiti psicofisici necessari, al fine di scongiurare il rischio di incidenti o di abusi nell’uso delle armi”. In conseguenza di ciò, il ministero dell’Interno lo scorso 12 marzo ha emanato la circolare 557/PAS/U/003682/10100.A(1), con la quale ripristina la validità della circolare del 19 novembre 2019, con la quale in sostanza le questure possono validamente rifiutarsi di rilasciare un porto d’armi (per caccia o Tiro a volo) nel caso in cui venga prodotto un certificato medico con validità temporale di un anno o comunque inferiore rispetto alla durata della licenza (5 anni). Il tutto, ovviamente, fino al prossimo capitolo dell’ormai intricata vicenda…