Il 30 ottobre, il ministero ha pubblicato una nuova circolare, relativa ai freni di bocca per le carabine. Il documento è piuttosto strano: fa riferimento alla possibilità di inserire una nota al catalogo che consenta di corredare l'arma di una canna intercambiabile identica a quella originale, ma provvista di un freno di bocca realizzato forando direttamente la porzione anteriore della canna.
Dato questo punto fermo, il ministero (e la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi) si lancia in una complessa dissertazione tecnica (si fa per dire), specificando la procedura per modificare la canna originale in modo legale. Ma a questo punto sorge un dubbio: che cosa c'entrano le canne originali se si sta parlando di canne intercambiabili? Ancor più strano l'aver specificato che "è possibile realizzare tali canne solo se destinate a carabine a ripetizione semplice ordinaria con chiusura a otturatore girevole-scorrevole". Se con questa affermazione si intendevano escludere le carabine semiauto, va bene, ma ci si è dimenticati anche dei monocolpo basculanti e delle carabine a ripetizione con sistemi di chiusura differente (come ci si deve comportare con una Blaser R93?).
Perché, poi, le canne intercambiabili devono avere "la stessa lunghezza e lo stesso calibro di quelle originali"? Certo, si dirà che cambiando il calibro o la lunghezza di canna variano le caratteristiche balistiche. Ma per oltre vent'anni questo non ha proibito alla commissione di catalogare armi multicalibro, senza alcun problema e senza per questo che l'Italia sia diventata il famigerato Far West. Ci si vuole dire che per vent'anni hanno sbagliato? O forse che oggi si vuol essere, come si dice, più realisti del re?
Da morir dal ridere, poi, l'affermazione che ricavare il freno di bocca senza richiedere la nota al catalogo sarebbe illegittimo perché andrebbe comunque a "modificare il prototipo in origine catalogato, apportando delle variazioni meccaniche e balistiche". Cioè, si vuole sostenere che le variazioni balistiche determinate dalla presenza del freno di bocca sono superiori a quelle determinate dal cambio di marca e modello di munizioni dello stesso calibro? Allora cosa facciamo, un numero di catalogo per ogni tipo di cartuccia che si intende sparare in una carabina? Ma la commissione consultiva, non dovrebbe avere il compito di informare il ministero proprio dal punto di vista tecnico?
557/PAS.50-235/E/04
Sono state presentate istanze all’Ufficio del Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da sparo con le quali veniva richiesta l’iscrizione in nota a Catalogo di canne intercambiabili per carabine che si differenziano da quelle originali per la sola presenza di un freno di bocca, realizzato mediante foratura della volata della canna.
La suddetta richiesta è stata portata all’esame della Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi la quale, nella seduta del 5 ottobre 2006, ha espresso il parere, condiviso da questa Amministrazione, in base al quale si ritiene che la richiesta di iscrizione in nota a Catalogo possa essere accolta solo nei casi in cui siano soddisfatte le seguenti condizioni:
1) la realizzazione delle canne intercambiabili o la modifica di quelle originali deve essere stata eseguita da soggetti titolari di licenza di fabbricazione armi;
2) è possibile realizzare tali canne solo se destinate a carabine a ripetizione semplice ordinaria con chiusura ad otturatore girevole-scorrevole;
3) le canne intercambiabili devono avere la stessa lunghezza e lo stesso calibro di quelle originali;
4) il freno di bocca deve essere realizzato con la sola foratura della canna, senza possibilità, quindi, di applicarlo tramite filettatura o incastro;
5) le operazioni eseguite sulla canna originale devono essere certificate da colui che le ha realizzate, che deve produrne apposita certificazione da consegnare al proprietario dell‘arma;
6) come previsto dalla normativa Cip, le canne che subiscono la modifica in parola devono essere presentate al Banco Nazionale di Prova (a cura dei proprietario dell’arma o del fabbricante che ha realizzato la canna) che provvederà a sottopone a nuova prova forzata ed alla conseguente punzonatura.
Per tutti i casi che non soddisfino le condizioni sopra indicate, non sarà possibile procedere all’inserimento della nota a catalogo, ma si renderà necessario attribuire un nuovo numero di iscrizione nel Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da sparo.
L’eventuale realizzazione della modifica in parola non rispondente ai criteri sopra indicati e per la quale non sia stata richiesta ed ottenuta l’iscrizione della nota in Catalogo, pur non potendosi considerare come alterazione d’arma, ex art. 3 della legge 18 aprile 1975, nr. 110 (in tal caso, infatti, le dimensioni dell’arma rimangono invariate e non si ottiene alcun incremento della potenzialità di offesa se l’arma non ha funzionamento semiautomatico), andrebbe comunque a modificare il prototipo in origine catalogato, apportando delle variazioni meccaniche e balistiche che, ai sensi dell’art. 7, comma 5, della legge citata, richiederebbero l’iscrizione in Catalogo del diverso modello di arma.
Si rammenta, inoltre, che la canna modificata, pur prevista dalla nota a Catalogo, ma non provvista del punzone di "Riprova", non sarebbe rispondente ai requisiti previsti dall’art. 11 della legge 18 aprile 1975, nr. 110.
IL DIRETTORE
L’ufficio per l’Amministrazione generale
(CAZZELLA)