Il ministero dell’Interno ha pubblicato una circolare esplicativa del Dpcm dello scorso 10 aprile, con importanti chiarimenti sulla produzione collegata al settore armiero e sulla vendita
Con circolare 557/PAS/U/004548/12982.D(11) del 22 aprile 2020, il ministero dell’Interno fornisce alcuni chiarimenti in merito al Dpcm 10 aprile 2020, che ha aggiornato e in parte modificato le disposizioni di contrasto del Coronavirus prese con i precedenti provvedimenti.
Nella circolare, in particolare, si evidenziano gli aspetti di pertinenza del ministero dell’Interno, legati alle produzioni per la Difesa e l’aerospazio (con licenza ex art. 28 Tulps), che sono autorizzate a proseguire ma per le quali non sarà temporaneamente prevista la necessità di autorizzazione preventiva da parte del Prefetto, bensì una comunicazione. Ne consegue, come peraltro esplicitamente sottolineato dalla circolare, che il controllo di conformità sarà effettuato non più anticipatamente, bensì successivamente. Le autorizzazioni già rilasciate per effetto del Dpcm 22 marzo 2020 restano comunque valide e continuano a produrre i loro effetti.
Si confermano autorizzati a proseguire l’attività i servizi di vigilanza privata e sicurezza sussidiaria e complementare erogati dagli istituti di vigilanza autorizzati ex art. 134 Tulps.
Per quanto riguarda l’attività delle armerie, si conferma che essa non ricade tra le eccezioni alla regola dell’interruzione causa Coronavirus, almeno per quanto riguarda la vendita diretta al pubblico: con l’attuale formulazione dell’articolo 17 della legge 110/75, anche l’acquisto delle armi con la formula del “contratto a distanza” non è consentito, perché il ritiro dovrebbe comunque avvenire in armeria. È invece consentito l’invio di armi per corrispondenza tra operatori professionali autorizzati, anche nel periodo del Coronavirus, avvalendosi di corrieri autorizzati.
Nella circolare si precisa anche, relativamente all’acquisto di articoli militari e affini per appartenenti alle forze armate, di polizia e istituti di vigilanza, che l’attività di vendita è consentita (come peraltro aveva evidenziato Assoarmieri alcuni giorni fa, in vigenza però dei precedenti Dpcm) e “la merce ordinata può essere consegnata al domicilio dell’acquirente”.