Una interessante sentenza della Cassazione dedicata agli strumenti utilizzabili “per le circostanze di tempo e di luogo” per l’offesa alla persona
Con sentenza n. 51946 del 7 novembre 2019 (depositata il 24 dicembre 2019) la prima sezione penale della Cassazione si è dedicata a uno dei temi più difficili e ostici, cioè quello degli oggetti che, pur non essendo da punta o da taglio, per le circostanze di tempo o di luogo risultino “chiaramente utilizzabili“, secondo quanto disposto dall’articolo 4 della legge 110/75, per l’offesa alla persona, richiedendo perciò il fatidico (e fantomatico) “giustificato motivo” per essere portati fuori di casa.
Nello specifico, i giudici hanno annullato la sentenza di un tribunale nella quale si è condannato un soggetto per aver portato con sé un moschettone da alpinismo di grandi dimensioni (tali, secondo l’accusa, da consentire la presa con tutta la mano inserita e trasformarsi così in un tirapugni) nel corso di una contestazione (verbale) alla lavorazione di un film “con tematiche anarchiche”. Ebbene, la sentenza in oggetto evidenzia un importante principio, secondo il quale perché ricorrano i presupposti del porto senza giustificato motivo occorre che le “circostanze di tempo e di luogo” che possano far pensare alla possibilità di una offesa alla persona ricorrano, seppur potenzialmente, in concreto e non in astratto. Nel caso in questione, il giovane fermato perché stava disturbando le riprese con urla e schiamazzi aveva il moschettone nella tasca dei pantaloni e, di conseguenza, non lo aveva estratto per brandirlo con fare minaccioso. Secondo i giudici di legittimità, quindi, “nessun gesto di potenziale aggressione all’incolumità fisica di alcuna persona presente in tale piazza da parte del ricorrente risulta essere stato accertato nel caso concreto; anche perché il moschettone non venne neppure dal ricorrente impugnato”. Da qui, l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna.
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