Sono visibili sul sito del Senato gli emendamenti proposti al ddl 1818, per la conversione in legge del decreto n. 23 “disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale” (decreto sicurezza 2026).
Molti, in particolare, sono gli emendamenti proposti per la revisione dell’attuale formulazione dell’articolo 1 del decreto, con specifico riferimento alla normativa sui coltelli.
Il leitmotiv è quello di limitare il divieto attuale di porto per i coltelli con lama pieghevole superiore a 5 centimetri e blocco della lama o apertura a una sola mano. Per esempio (emendamento 1.3) per i deputati Pd Franceschelli e Bazoli, il divieto di porto è escluso nei casi di “utilizzo per finalità di lavoro o per lo svolgimento di attività amatoriali, hobbistiche, di volontariato ambientale, di volontariato in emergenza, di attività similari a scopo di pubblico interesse, di attività che richiedono una licenza o un tesserino regionale o comunale e di attività escursionistiche o sportive di montagna”.
Per i senatori di Fratelli d’Italia (emendamento 1.4) si reintroduce il concetto di porto con giustificato motivo, precisando che oltre a tale requisito bisogna che il porto degli strumenti atti a offendere o delle armi proprie sia spiegabile “con le circostanze di tempo e di luogo”. Inoltre, si punta a introdurre il concetto giuridico di “trasporto” degli strumenti da punta o da taglio, distinto dal concetto di porto: “ferma restando la valutazione di attualità dei requisiti di tempo e luogo, la condizione di trasporto degli oggetti di cui ai commi primo e secondo si configura quando gli stessi non siano in diretta disponibilità del soggetto, ovvero siano collocati in contenitore chiuso, quale borsa, zaino, valigetta o cassa, e inseriti in ulteriore involucro protettivo, quale fodero o confezione originale. Nel caso di trasporto su veicoli, gli oggetti devono essere riposti nel vano bagagli o in posizione non direttamente raggiungibile dal conducente o dai passeggeri durante la marcia”.
In alternativa (emendamento 1.23) Fdi propone di escludere dal divieto di porto “gli strumenti multilama e i multi-tool privi di lama principale a estrazione rapida. Sono parimenti esclusi gli attrezzi certificati per uso professionale, sportivo, di soccorso o per attività all’aperto quali l’esercizio di attività venatoria o di controllo della fauna selvatica, di pesca, di raccolta di funghi o tartufi, esclusivamente durante l’effettivo svolgimento delle attività medesime o nelle fasi di trasferimento documentabili tra il luogo di custodia e quello di utilizzo. Il porto deve risultare coerente con le finalità specifiche, i tempi e i luoghi dell’attività dichiarata e supportato, ove possibile, da idonea documentazione, titolo professionale o tesseramento in corso di validità”. Questo emendamento è particolarmente significativo in quanto introduce il concetto di “certificazione” dello strumento, non è ben chiaro tuttavia da parte di chi.
Anche per i senatori della Lega (emendamento 1.5) si cerca di introdurre il concetto di trasporto, precisando che “La detenzione nei veicoli e nei natanti degli strumenti di cui ai commi precedenti, esclusi quelli indicati nel comma 1, è considerato trasporto e non porto ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo”, concetto ripreso anche dai senatori di Forza Italia (emendamento 1.8). Per quanto riguarda invece il porto, si introducono una serie di giustificati motivi autorizzanti il porto, cioè “in termini esemplificativi e non tassativi, il porto di strumenti da punta o da taglio quando esso sia funzionalmente connesso allo svolgimento di attività lavorative, professionali, sportive o tradizionali che ne richiedano l’utilizzo. Rientrano in ogni caso tra i giustificati motivi le attività agricole, forestali, venatorie, di pesca nonché le attività artigianali e di cantiere, comprese quelle del settore edilizio e della manutenzione. Con provvedimento del Ministro dell’Interno, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono comunque definiti i casi e le circostanze che costituiscono il giustificato motivo di cui all’ottavo comma dell’articolo 4 e al primo comma dell’articolo 4.bis della legge 18 aprile 1975, n. 110″.
Anche M5S ha proposto emendamenti al riguardo: l’1.7 aggiunge al concetto di giustificato motivo “e in circostanze di tempo e di luogo tali da far ritenere concretamente probabile l’utilizzo dello strumento per l’offesa alla persona”, o (emendamento 1.10) prevede che al divieto di porto sia aggiunta una deroga “salvo che ricorra un uso conforme alla destinazione dell’oggetto o un giustificato motivo connesso ad attività lavorative, sportive, ricreative o escursionistiche”.
Un altro blocco di emendamenti M5S (1.11) e Avs (1.12) prevede di riportare le sanzioni per il porto senza giustificato motivo dall’ambito dei delitti a quello delle contravvenzioni, diminuendo la sanzione con l’arresto fino a 3 anni e con l’ammenda fino a 10 mila euro (M5S) o fino a 500 euro (Avs) con possibilità di irrogazione della sola ammenda per i casi di lieve entità.
Questi sono solo alcuni esempi della molteplicità di emendamenti sull’argomento, ovviamente dovrà essere fatta una sintesi in ambito di esame da parte della commissione affari costituzionali. Resterà da vedere quale sarà l’effettiva stesura che farà parte del testo che dovrà essere approvato definitivamente dal plenum dell’aula e poi, su identico testo, dalla Camera. Vi aggiorneremo man mano che saranno disponibili novità.
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