Dal 1° febbraio, fino almeno al 31 marzo (data attualmente prevista per la cessazione dello stato di emergenza, salve ulteriori proroghe), per accedere a stazioni carabinieri, commissariati e questure per la presentazione delle denunce di detenzione armi o per le pratiche relative al rilascio e al rinnovo del porto d’armi, occorre essere muniti di green pass. Lo stabiliscono il decreto legge 7 gennaio 2022, il quale prevede l’obbligo di green pass per l’accesso a tutti gli uffici pubblici, e il Dpcm 21 gennaio 2022, che prevede una deroga solo per la presentazione indifferibile di denunce di reato da parte delle vittime dei reati medesimi “per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di eta’ o incapaci, nonche’ per consentire lo svolgimento di attivita’ di indagine o giurisdizionale per cui e’ necessaria la presenza della persona convocata”.
I green pass ritenuti validi per l’accesso sono tutti quelli previsti dall’articolo 9 comma 2 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con legge 17 giugno 2021, n. 87, quindi quelli rilasciati a chi ha completato il ciclo vaccinale (cosiddetto “super green pass”), ma anche quelli rilasciati in seguito a guarigione da Covid 19 oppure quelli rilasciati in seguito a test rapido o molecolare (cosiddetti tamponi).
È opportuno ricordare che la presentazione della denuncia armi può essere anche effettuata non in presenza, tramite raccomandata oppure posta elettronica certificata (il ritiro invece di norma deve essere effettuato di persona), per sapere come fare CLICCA QUI.