Con sentenza n. 8271 del 22 gennaio 2021, la Cassazione (sezione I penale) è intervenuta sul reato di detenzione abusiva di armi, con una interessante sentenza che conferma il precedente orientamento della corte, dalla quale si evince che, per la sussistenza del reato, occorre “una relazione stabile del soggetto con la stessa, in quanto il concetto di detenzione per sua natura implica un minimo di permanenza del rapporto materiale tra detentore ed oggetto detenuto ed un minimo apprezzabile di autonoma disponibilità del bene da parte dell’agente”.
La vicenda era scaturita dal fatto che un soggetto aveva spostato le armi da caccia di sua proprietà, dal luogo in cui erano denunciate ad altra abitazione, nella quale vivevano i genitori della convivente del proprietario e nella quale lo stesso proprietario era andato a convivere con la compagna. In seguito, la convivenza è finita ed erano scaturite controversie, anche con denunce penali, relative all’impossessamento di oggetti da parte dei genitori dell’ex convivente. Il ritrovamento delle armi sopra un armadio nella casa dei due coniugi aveva fatto scaturire denuncia nei loro confronti per detenzione abusiva, alla quale era conseguita condanna in primo grado e in appello, essendo stato ritenuto “non occasionale e momentaneo” il rapporto tra gli abitanti la casa e le armi ivi presenti. La Cassazione ha ribaltato la sentenza, argomentando che il tribunale di appello “non ha spiegato, in modo convincente, in che misura potesse profilarsi un’autonoma detenzione in capo agli imputati in considerazione dell’avvicendarsi dei fatti e della brevità del tempo trascorso tra la cessazione della convivenza”.
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